Il lago di caldonazzo

Esenzioni ICI abitazioni principali

Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e ad eccezione delle case di lusso (A1), le ville (A8) e dei palazzi storici (A9) (art 1 c 1 e D.L. 27/05/2008 n 93 convertito in legge 24 luglio 2008 n 126)

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica ( art 8 D.L.504/92)

Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e precisamente le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti e affini in linea retta entro il 1° grado. Allo scopo di consentire agli uffici comunali preposti l'attività di controllo prevista dalla legge, l'agevolazione è concessa a condizione che il contribuente invii al Comune una dichiarazione o comunicazione dalla quale risulti individuata esattamente l'unità immobiliare ceduta a titolo gratuito

L'esenzione all'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie

  1. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale
  2. unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale
  3. alloggi degli istituti autonomi case popolari regolarmente assegnati
  4. ad una sola pertinenza dell'abitazione principale (C6 o C2 o C7)
  5. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione

Sono escluse dal beneficio dell'esenzione le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia iscritti all'Aire (risoluzione Min. Econ. e Finanze n 12/DF 2008). Conseguentemente queste non possono più godere della detrazione e sono soggette ad aliquota 7 per mille

Le altre unità immobiliari (seconde case, etc) e le aree fabbricabili sono soggette all'aliquota del 7 per mille.

Modalità di versamento

Il versamento d'imposta deve essere effettuato tramite bollettino postale conto corrente n. 28274660 intestato a: Comune di Caldonazzo – Riscossione ICI Servizio Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a Euro 5,00. Gli importi versati devono essere arrotondati all'unità di euro.

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima , entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2009 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

I contribuenti possono avvalersi della forma di pagamento con Modello F24

Aliquote per l'anno 2009

Abitazioni principalidi lusso,ville e case storiche 4 per mille
Altri immobili e aree fabbricabili 7 per mille
Detrazione per abitazione principale in ville abitazioni di lusso case storiche Euro 155
Aree fabbricabili: I valori minimi al m2 seguenti sono stati determinati dalla Giunta Comunale. Per l'individuazione dell'area ci si può rivolgere all'Ufficio Tecnico Comunale.


AREE ANNO 2009
Valore al m2
Centro storico (P.G.T.I.S.) Euro 242,00
- Frazioni del Comune di Caldonazzo Euro 161,00
Aree con indice di fabbricabilità fondiaria maggiore a 1,5 Euro 192,00
- Frazioni del Comune di Caldonazzo Euro 130,00
Indice di fabbricabilità fondiaria minore/uguale a 1,5 Euro 130,00
- Frazioni del Comune di Caldonazzo Euro 86,00
Aree produttive (commerciali, artigianali, industriali, di servizi, alberghiere, attrezzature balneari, campeggi, aree di supporto alle produzioni agricole). Euro 65,00
- Frazioni del Comune di Caldonazzo Euro 39,00
Zona di lottizzazione (P.L.C.) Riduzione di 20% del valore
lotto minimo sotto i 320 metri quadrati Esente (solo per le aree residenziali)

I valori prefissati dall'Amministrazione comunale rappresentano la base minima per il potere di accertamento. Nel caso di compravendita o donazione di un terreno edificabile il Comune assume come imponibile ai fini ICI il valore dichiarato nell'atto notarile ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.LGS. 504/92. Tali valori verranno applicati con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno relativo all'operazione notarile ed avranno efficacia fino al termine di validità della concessione edilizia (tre anni) eventualmente rilasciata sull'area oggetto di trasferimento Successivamente all'intervento edilizio saranno applicati i valori generali stabiliti per le aree edificabili.

Regolamento e direttive sono consultabili su sito internet del Comune di Caldonazzo e presso l'Ufficio Tributi comunale, telefono 0461 718141.

IL CONTRIBUENTE DOVRA' CALCOLARE L'IMPOSTA E COMPILARE IL BOLLETTINO IN BIANCO ALLEGATO.

Il Funzionario Responsabile
Fioravanti rag. Edvige