Interpretazioni e direttive operative per l'applicazione dell'I.C.I. - 2011
- Imprenditore agricolo è colui il quale soddisfa congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- è iscritto all’Albo Provinciale delle imprese agricole;
- possiede e coltiva almeno 3000 mq.;
- il volume d’affari dell’attività agricola è superiore al 25% del reddito complessivo IRPEF (con esclusione dei redditi da pensioni corrisposte per attività svolta in agricoltura)
- è iscritto alla C.C.I.A.A.;
- è iscritto negli elenchi INPS ex SCAU e all’INAIL
L’imprenditore agricolo può autocertificare la sua condizione; l’autocertificazione deve essere presentata annualmente, poiché il volume di affari ed il reddito lordo ai fini IRPEF variano annualmente.
- Ruralità dei fabbricati: sono esenti dall’ICI i fabbricati ad uso abitativo e non, che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- sono posseduti dall’imprenditore agricolo come sopra definito sulla base di un diritto reale anche in contitolarità con altri soggetti.
- se trattasi di abitazioni, queste debbono essere utilizzate a fini abitativi dall’imprenditore agricolo o da coadiuvanti l’impresa agricola iscritti come tali a fini previdenziali per almeno 100 giornate annue;
- se trattasi di abitazioni non devono essere classificate catastalmente nelle categorie A/1 e A/8, né presentare le caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969.
- se trattasi di altri fabbricati diversi da abitazione questi devono essere effettivamente utilizzati dall’imprenditore agricolo per riporre gli attrezzi utilizzati per svolgere l’attività agricola.
Sono sempre esenti i fabbricati destinati ad attività di agriturismo
- Ruralità delle aree fabbricabili: sono esenti dall’ICI le aree fabbricabili effettivamente coltivate dall’imprenditore agricolo come definito al n. 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- sono posseduti sulla base di un diritto reale dall’imprenditore agricolo;
- viene effettivamente effettuata la coltivazione del fondo, la funghicoltura o l’allevamento di animali
Il terreno ove, ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale e del P.R.G. si può edificare per soli fini agricoli, è comunque esente ai fini ICI.
- Abitazione aziendale: qualora un’abitazione di proprietà di una società venga effettivamente utilizzata da un socio, o da un amministratore o da un custode che vi trasferisce la propria residenza anagrafica, questa è da considerarsi abitazione principale.
- Nel caso di unità immobiliari catastalmente divise ove sia oggettivamente dimostrabile che, pur non essendo contigue, vengono utilizzate dalla medesima persona come parti essenziali della stessa abitazione (quali ad es. camere, servizi e cucina), le rendite delle stesse possono essere sommate e assoggettate al calcolo ICI come unica abitazione. La stessa disposizione si applica anche alla pertinenza.
- Pertinenze dei fabbricati: in riferimento all’art 7 del Regolamento Comunale ICI si considera estesa anche alle pertinenze di cui all’art. 6 dello stesso, l’assimilazione ad abitazione principale delle pertinenze concesse ai familiari e ai parenti in linea retta entro il primo grado.
- Ai sensi dell’art. 3 secondo comma del Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nel caso di edifici soggetti ad interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, l’imposta va calcolata sulla base del valore dell’area edificabile coincidente col sedime degli stessi. Se gli edifici tuttavia ricadono in area non edificabile (es. zona agricola) si utilizza il valore delle aree residenziali con indice = 1,5.
Rimane comunque dovuta l’ICI sull’eventuale eccedenza delle pertinenze rispetto all’area esente di cui all’art. 19.
- Nel caso di un fabbricato composto da più unità immobiliari ove è soggetta ad interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 solo un’unità immobiliare e non tutto il fabbricato, ai sensi dell’art. 3 secondo comma del citato Regolamento ICI, per questa porzione di fabbricato si dovrà calcolare l’ICI sull’area edificabile corrispondente alla quota proporzionale di sedime determinata dal
rapporto fra i metri cubi dell’unità immobiliare interessata dalla concessione diviso i metri cubi totali del fabbricato.
Non si applicano le disposizioni sul lotto minimo.
- Nel caso di abitazione appartenente in quota ad un soggetto residente nella stessa e in quota ad altri non residenti, l’esenzione per abitazione principale si applica solo al primo soggetto e questi ha titolo per conteggiare l’intera detrazione per abitazione principale.
- Ai sensi dell’art. 3 secondo comma del Regolamento per l’applicazione dell’ICI il contribuente che ha comunicato l’inizio dei lavori di costruzione o l’inizio degli interventi di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. e non ha dichiarato la fine lavori entro il termine fissato dal Regolamento Edilizio comunale né ha provveduto a rinnovare la concessione edilizia non potrà invocare l’inagibilità/inabitabilità dell’immobile né calcolare l’ICI sulla base dell’area edificabile.
L’immobile si considererà terminato alla scadenza della concessione edilizia e da tale data l’ICI sarà determinata sulla base della rendita presunta.
Indipendentemente dalla scadenza del titolo abilitativo di cui sopra opera invece la presunzione di fine lavori ed è dovuta pertanto l’ICI in base alla rendita presunta quando l’opera realizzata presenti la struttura esterna definitiva, anche se al grezzo, la destinazione d’uso già individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, le sagome, i prospetti e la suddivisione in unità abitative già definite e gli eventuali lavori ancora necessari siano soggetti a D.I.A. e non a concessione e per essi non sia dovuto alcun contributo di concessione dato che non modificano il carico urbanistico per il quale è già stato pagato il relativo contributo.
Per quanto attiene il concetto di Unità in corso di costruzione (F3) e in corso di definizione (F4) fino all’accatastamento delle stesse in una differente categoria con attribuzione di rendita, ai fini ICI si utilizza la rendita della categoria C/2 classe 1 per i mq. dell’unità immobiliare, fatti salvi i controlli degli Uffici Comunali.
- Gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di godimento da Enti non commerciali o ONLUS e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive sono esenti dall’ICI.
- I fabbricati di categoria catastale E sono esenti, ma non potranno comprendere al loro interno porzioni immobiliari destinate a uso commerciale, industriale, uffici o simili se tali porzioni assumono una propria autonoma funzionalità.
In questo caso tali unità saranno soggette ad ICI sulla base della rendita presunta e dovranno essere autonomamente accatastate.
- ELIMINATO
- ELIMINATO
- Nel caso di aree fabbricabili nelle quali sia oggettivamente impedito l’utilizzo a scopo edificatorio per vincoli sopravvenuti, quali servitù permanenti di non edificare registrate all’Ufficio Tavolare o per altri motivi dimostrabili non è dovuta l’ICI, purché non ci sia la cessione della potenzialità edificatoria a favore di altre particelle appartenenti al medesimo o ad altri soggetti. Nel caso invece, in cui avvenga la cessione della potenzialità edificatoria a favore di altre particelle, si procederà a recuperare l’ICI dovuta sull’area anche per i tre anni pregressi.
- ELIMINATO
- Nel caso di fabbricato collocato nel territorio di due o più comuni l’ICI è dovuta al Comune che ha attribuito il numero civico al fabbricato.
Questo in quanto il Comune che ha attribuito il numero civico, ha anche provveduto a dotare il fabbricato dei servizi essenziali.
- Il sedime di un fabbricato è costituito dall’area circoscritta dalle murature perimetrali dell’edificio, scomputando eventuali scale esterne o quant’altro non ricompreso nelle stesse murature.
- a) nel caso di particelle edificiali coincidenti con il sedime del fabbricato e con contigua particella fondiaria risultante area edificabile, si considera come pertinenza esente del fabbricato una superficie pari a 5 volte il sedime dello stesso. Questa superficie verrà pertanto scomputata dalla contigua p. f. e l’ICI sarà dovuta solo sull’eccedenza.
b) nel caso invece di particelle edificiali “graffate” nelle mappe del Catasto, ove pertanto è considerata p. ed. il sedime del fabbricato e anche un’area circostante, con o senza contigua particella fondiaria risultante area edificabile, si considera come pertinenza del fabbricato una superficie pari a 6 volte il sedime dello stesso. Questa superficie verrà pertanto scomputata dall’area della p. ed. e dall’eventuale contigua p. f. e l’ICI sarà dovuta solo sull’eccedenza.
c) da ultimo, nel caso in cui su una p. f. sia stato ultimato un fabbricato, ma non si sia ancora provveduto all'accatastamento, si dovrà scomputare come pertinenza un’area pari a 6 volte il sedime del fabbricato.
La pertinenza del fabbricato pari a cinque/sei volte il sedime dello stesso può essere scomputata da altre aree contigue appartenenti al medesimo proprietario qualora l’area di riferimento non sia capiente abbastanza. Ciò però non è possibile se una p. ed. confina con un’altra p. ed. del medesimo proprietario; in tal caso l’eccedenza di pertinenza esente di una p.ed. non può essere scomputata dall’area della seconda p. ed. Qualora un soggetto sia proprietario o titolare di altro diritto reale solo per una quota di fabbricato e sia unico proprietario del terreno edificabile contiguo, l’esenzione della pertinenza si applicherà solo sulla superficie pari a cinque/sei volte la porzione del sedime del fabbricato corrispondente alla quota di proprietà/altro diritto reale.
Il presente articolo ha lo scopo di mantenere il medesimo trattamento fiscale dei terreni edificabili contigui ad una p. ed.; in quanto nel caso a) la consistenza in mq. della p. f. contigua è già al netto del sedime del fabbricato, nel caso b) invece la particella edificiale ha una consistenza in mq. che comprende oltre al sedime del fabbricato anche un’area circostante.
- Interruzione di pertinenza: una strada o una piazza di pubblico transito che separino in due un’unica particella, o che separino una p. ed. da una p. f. contigua, interrompono la pertinenza esente che non può essere pertanto scomputata dalla porzione di terreno edificabile - appartenente al medesimo proprietario - che stia al di là delle stesse.
- Così come previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale è considerata area edificabile quella ricompresa in tali zone ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, che sia superiore ai 320 mq. L’esenzione per il lotto minimo di superficie inferiore a 320 mq. si applica solo per le aree residenziali e non per quelle produttive. Pertanto un’unica particella con 300 mq. di area produttiva e 300 mq. di area residenziale sarà soggetta ad ICI solo per la quota di area produttiva.
- I metri quadrati ricadenti nella fascia di rispetto stradale vanno computati ai fini del calcolo dell’ICI dovuta, in quanto queste aree possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.
- Non si procede ad accertamento/rimborso dell’imposta qualora l’importo dovuto a titolo d’imposta non superi € 5,00 per ciascun anno d’imposta. Quest’importo può essere variato ai sensi dell’art. 16 della L. 146/98.
- ELIMINATO
- I terreni classificati dal PRG come S1, S2, S3 (zona residenziale satura) sono da ritenersi esenti da ICI poiché tali aree sono dal punto di vista urbanistico inedificabili o ampliabili solo del 15-20% e prive di indice fondiario. Ciò anche per uniformità di trattamento con i fabbricati situati in zona non edificabile, che sono talvolta ampliabili con le medesime percentuali.
- Nel caso di fabbricati classificati nella categoria catastale D appartenenti ad imprese e privi di rendita catastale, la base imponibile ICI si desume dai valori contabili. I valori catastali si utilizzano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’attribuzione della rendita da parte del Catasto.
- Ai sensi dell’art.5 c. 5 del D. Lgs. 504/92 non si dà luogo a rimborso dell’imposta versata per aree fabbricabili nel caso in cui il contribuente calcoli la stessa su un valore venale superiore a quello determinato - quale valor minimo al fine dell’accertamento d’ufficio - da questo Comune con le modalità previste dal Regolamento per l’applicazione dell’ICI.
Analogamente nel caso in cui il contribuente comunichi un valore del terreno superiore a quello determinato da questo Comune come sopra, per l’anno di riferimento e per i seguenti si applica comunque il maggior valore indicato dal contribuente.
- Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell’art. 2, comma 5 del D.L. 23.01.1993 n. 16 convertito dalla L. 24.03.1993 n. 75, qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati 18.
Per la determinazione della base imponibile si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni; la tariffa d’estimo da utilizzare è quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
- Il concetto di abitazione principale da utilizzare per l’applicazione delle relative agevolazioni ICI (esenzione oppure aliquota ridotta e detrazione) è chiarito e circoscritto con l’aggancio all’istituto giuridico della residenza anagrafica del contribuente
E’ ammessa un’unica detrazione per abitazione principale per nucleo familiare, salvo il caso di separazione legale con accertamento a partire dall’01/01/2006.
In vigore dal 01/01/2011.