Il lago di caldonazzo

Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.. Integrazioni con effetto dal 1° gennaio 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamata la deliberazione consiliare n. 52 di data 27 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e modificato con deliberazione consiliare n. 47 di data 12 dicembre 2008;

atteso che il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto alcune integrazioni al testo originario in conseguenza delle modifiche apportate all’imposta con D.Lgs. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con Legge 126/2008 (esenzione I.C.I. abitazione principale);

ritenuto inoltre modificare il Regolamento uniformando il valore delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. sia nel caso di edificazione sull’area, sia nel caso di non edificazione sulla stessa;

verificato che il testo integrato è stato sottoposto all’esame della Commissione Comunale I.C.I. nella seduta del 10 dicembre 2009 ha espresso parere favorevole alla proposta;

visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento;

visto l’art. 26 – terzo comma lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

uditi gli interventi riportati a verbale;

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 7 (Battisti Claudio, Curzel Mario, Toller Giuseppe, Toniolli Mario, Turri Claudio, Valentinotti Maurizio e Wolf Elisabetta) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge

delibera

  1. di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili con effetto dal 1° gennaio 2010 come segue:
  2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 7 (Battisti Claudio, Curzel Mario, Toller Giuseppe, Toniolli Mario, Turri Claudio, Valentinotti Maurizio e Wolf Elisabetta) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge.

Art. 2

punto 1

dopo la parola riferimento aggiungere: “salvo quanto disposto dall’art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36”.

Art. 3

punto 3

sostituire con “Nel caso in cui non venga realizzato un intervento edilizio sull’area fabbricabile di cui al comma precedente, trascorsi tre anni dall’anno dell’operazione notarile di trasferimento, i valori sui quali calcolare l’imposta saranno quelli stabiliti dall’Amministrazione.”

Art. 4

aggiungere i seguenti punti 3 e 4:

3. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, ad esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.

4. Ai sensi del combinato disposto dall’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell’art. 1 del D.Lgs. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 7

sostituire il punto 1 come segue:

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, qualora non esenti dall’imposta ai sensi del D.Lgs. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008, è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e, nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92.

abrogare il punto 2.

Art. 9

Aggiungere il punto 2 come segue:

2. Il contribuente è comunque tenuto a comunicare le variazioni soggettive e oggettive che interessano l’imposta ed a allegare copia dell’atto di trasferimento degli immobili soggetti all’imposta stessa, sia per quanto attiene le particelle edificiali sia per le aree edificabili in conseguenza di successione, donazione o trasferimento di proprietà.

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Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

  1. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
  2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  3. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

i ricorsi b e c sono alternativi

MF/sp