Il lago di caldonazzo

Interpretazioni e direttive operative per l'applicazione dell'I.C.I. - definitivo 2008

  1. Imprenditore agricolo è colui il quale soddisfa congiuntamente le seguenti caratteristiche:
    1. è iscritto all'Albo Provinciale delle imprese agricole;
    2. possiede e coltiva almeno 3000 mq.;
    3. il volume d'affari dell'attività agricola sia superiore al 25% del reddito complessivo IRPEF (senza redditi derivanti da pensioni corrisposte per attività svolta in agricoltura).
      L'imprenditore agricolo può autocertificare la sua condizione;
    4. è iscritto alla C.C.I.A.A.
    5. obbligo di presentare annualmente la certificazione tenendo conto che il volume di affari può variare annualmente e anche il reddito lordo ai fini IRPEF.
  2. Ruralità fabbricati: sono esenti dall'ICI i fabbricati ad uso abitativo e non, che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. sono posseduti sulla base di un diritto reale dall'imprenditore agricolo o da cointestati su base di diritto reale intavolato;
    2. se trattasi di abitazioni queste debbono essere utilizzate a fini abitativi dall'imprenditore agricolo o da coadiuvanti l'impresa agricola iscritti come tali a fini previdenziali per almeno 100 giornate annue;
    3. se trattasi di altri fabbricati diversi da abitazione questi devono essere effettivamente utilizzati dall'imprenditore agricolo per riporre gli attrezzi utilizzati per svolgere l'attività agricola;
    4. se trattasi di abitazioni non devono essere classificate dal Catasto nelle categorie A/1 e A/8, né presentare le caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969.
      Sono sempre esenti i fabbricati destinati ad attività di agriturismo.
  3. Ruralità aree fabbricabili: sono esenti dall'ICI le aree fabbricabili effettivamente coltivate dall'imprenditore agricolo qualora soddisfino le seguenti condizioni:
    1. sono posseduti sulla base di un diritto reale dall'imprenditore agricolo
    2. viene effettivamente effettuata la coltivazione del fondo, la funghicoltura o l'allevamento di animali.
      Il terreno agricolo fabbricabile ove si può edificare per soli fini agricoli, ai sensi del Reg. to Edilizio Comunale e del P.R.G. è esente ai fini ICI
    3. iscrizione elenchi INPS ex SCAU e INAIL
  4. Abitazione aziendale: qualora un'abitazione di proprietà di una società venga effettivamente utilizzata da un socio/o custode/o amministratore che vi trasferisce qui la propria residenza, questa è da considerarsi abitazione principale.
  5. Nel caso di unità immobiliari catastalmente divise purchè non utilizzabili autonomamente con rendite distinte ma ove sia oggettivamente dimostrabile che, pur non essendo contigue, vengono utilizzate dalla medesima persona come parti essenziali della stessa abitazione (quali ad es. camere, servizi e cucina) le rendite delle stesse possono essere sommate e assoggettate al calcolo ICI come unica abitazione. La stessa disposizione si applica anche alla pertinenza.
  6. Pertinenze dei fabbricati:in riferimento all'art 7 del nuovo Regolamento Comunale ICI si considera estesa anche alle pertinenze di cui all'art. 6 dello stesso, l'assimilazione ad abitazione principale delle pertinenze concesse ai familiari e ai parenti in linea retta entro il primo grado.
  7. Nel caso di un fabbricato ove è soggetta a concessione edilizia solo un'unità immobiliare e non tutto il fabbricato, ai sensi dell'art. 3 secondo comma del citato Reg to ICI, per questa porzione di fabbricato si dovrà calcolare l'ICI sulla quota proporzionale di area fabbricabile corrispondente alla relativa quota di sedime.
  8. Ai sensi dell'art. 3 secondo comma del Regolamento per l'applicazione dell' ICI, nel caso di edifici soggetti a concessione edilizia l'imposta va calcolata sulla base del valore dell'area fabbricabile coincidente col sedime degli stessi. Se gli edifici tuttavia ricadono in area non fabbricabile (es. zona agricola) si considera comunque come valore minimo quello relativo alle aree con indice 1,5.
    In tale situazione non è ammessa l'applicazione del criterio convenzionale delle pertinenze stabilito dal comma 19 della Circolare stessa.
  9. Nel caso di un'abitazione appartenente in quota ad un soggetto residente nella stessa e in quota ad altri non residenti, nel calcolo dell'ICI dovuto sull'immobile il primo potrà conteggiare l'intera detrazione per abitazione principale.
  10. Ai sensi dell'art. 3 secondo comma Reg. to ICI il contribuente che ha comunicato l'inizio lavori sulla base di una concessione edilizia e non ha dichiarato la fine lavori entro il termine fissato dal Reg. to Edilizio comunale né ha provveduto a rinnovare la concessione edilizia non potrà invocare l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile né calcolare l'ICI sulla base dell'area fabbricabile se ai sensi del presente articolo si presumerà finita l'opera a prescindere dalla comunicazione di fine lavori. Dovrà pertanto procedere a calcolare il dovuto sulla base di una rendita presunta. Opera invece la presunzione di fine lavori quando l'opera realizzata presenti la struttura esterna definitiva, anche se al grezzo, la destinazione d'uso già individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, le sagome, i prospetti e la suddivisione in unità abitative già definite e gli eventuali lavori ancora necessari siano soggetti a D.I.A. e non a concessione e per essi non sia dovuto alcun contributo di concessione dato che non modificano il carico urbanistico per il quale è già stato pagato il relativo contributo.
    Per quanto attiene il concetto di Unità in corso di costruzione (F3) e in corso di definizione (F4) si applicano i criteri e le tempistiche fissate con circolare pro.n.1910/07 del Servizio CatastoPprovincia Autonoma di Trento del 10/11/2007
  11. Gli immobili posseduti a titolo di proprietà/ altro diritto reale di godimento/comodato gratuito/locazione finanziaria utilizzati da Enti non commerciali/ONLUS e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e ricettive sono esenti dall'ICI
  12. Ai fini del calcolo dell'imposta le seguenti categorie catastali dei fabbricati si considerano:
    1. categoria "E" sono esenti; e non potranno comprendere al loro interno porzioni immobiliari destinate a uso commerciale, industriale, uffici o simili se tali porzioni assumono una propria autonoma funzionalità, in questo caso devono essere autonomamente accatastate
    2. categoria "C/1" va moltiplicata per 34 al fine di calcolare il valore ICI;
    3. categorie "A/10" e "D" vanno moltiplicate per 50 al fine di calcolare il valore ICI;
    4. tutte le altre categorie vanno moltiplicate per 100 al fine di calcolare il valore ICI.
  13. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le rendite catastali urbane attuali vanno rivalutate del 5% ai soli fini ICI dall'anno 1997 in poi. Anche le rendite appena attribuite dal Catasto vanno rivalutate.
  14. ELIMINATO
  15. Nel caso di aree fabbricabili in cui sia oggettivamente impedito l'utilizzo a scopo edificatorio per vincoli sopravvenuti, quali servitù permanenti di non edificare registrati all'Ufficio Tavolare o altri motivi dimostrabili – purché non ci sia la cessione della potenzialità edificatoria a favore di altre particelle appartenenti al medesimo o ad altri soggetti - , non è dovuto l'ICI. Nel caso invece, in cui avvenga la cessione della potenzialità edificatoria, si procederà a recuperare l'ICI dovuto sull'area anche per i tre anni pregressi.
  16. Campeggi: le aree destinate a campeggi in zona protezione Laghi, sono soggette ad ICI in quanto classificate dal PRG come aree per attrezzature turistiche. Dopo l'attribuzione a cura del Catasto della categoria D/8 e della relativa rendita, l'imposta verrà calcolata come fosse un fabbricato.
  17. Nel caso di fabbricato collocato nel territorio di due o più comuni l'ICI è dovuta al Comune che ha attribuito il numero civico al fabbricato.
    Questo nella presunzione che il Comune che ha attribuito il numero civico, abbia anche provveduto a dotare il fabbricato dei servizi essenziali.
  18. Il sedime di un fabbricato è costituito dall'area circoscritta dalle murature perimetrali dell'edificio, scomputando eventuali scale esterne o quant'altro non ricompreso nelle stesse murature.
  19. Nel caso di particelle edificiali coincidenti con il sedime del fabbricato e con contigua particella fondiaria risultante area fabbricabile, si considera come pertinenza esente del fabbricato una superficie pari a 5 volte il sedime dello stesso che verrà pertanto scomputata dalla contigua p. f. ai fini del calcolo dell'ICI.
    Nel caso invece di particelle edificiali "graffate" nelle mappe del Catasto, ove pertanto è considerata p. ed. il sedime del fabbricato e anche un'area circostante, con o senza contigua particella fondiaria risultante area fabbricabile, si considera come pertinenza del fabbricato una superficie pari a 6 volte il sedime dello stesso che verrà pertanto scomputata dall'area della p. ed. e dall'eventuale contigua p. f. ai fini del calcolo dell'ICI.
    Da ultimo nel caso in cui in una p. f. sia stato ultimato un fabbricato, ma non si abbia ancora provveduto ad accatastarlo, si dovrà scomputare come pertinenza un'area pari a 6 volte il sedime del fabbricato.
    La pertinenza del fabbricato pari a cinque/sei volte il sedime dello stesso può essere scomputata da altre aree contigue appartenenti al medesimo proprietario qualora l'area di riferimento non sia capiente abbastanza; salvo il caso in cui una p. ed. confini con un'altra p. ed. del medesimo proprietario, dove la relativa pertinenza esente non può essere scomputata anche dall'area della seconda se la prima non è abbastanza capiente.
    Qualora un fabbricato sia solo in parte del medesimo proprietario del terreno fabbricabile contiguo, si procederà ad esentare come pertinenza solo cinque/sei volte la corrispondente porzione del sedime del fabbricato.
    Il presente articolo ha lo scopo di mantenere il medesimo trattamento fiscale dei terreni fabbricabili con p. ed.; in quanto nel caso a) la consistenza in mq. della p. f. contigua è già al netto del sedime del fabbricato, nel caso b) invece la particella edificiale ha una consistenza in mq. che comprende oltre al sedime del fabbricato anche un'area circostante.
  20. Interruzione pertinenza: una strada o una piazza di pubblico transito che separino in due un'unica particella, o una p. ed. da una p. f. contigua, interrompono la pertinenza esente che non può essere pertanto scomputata dall'eventuale parte di terreno fabbricabile - appartenente al medesimo proprietario - che stia al di là delle stesse.
  21. Così come previsto dal vigente Reg. to Edilizio comunale è considerata area fabbricabile quella ricompresa in tali zone ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, che sia superiore ai 320 mq.. Il lotto minimo vale solo per le aree residenziali e non per quelle produttive. Pertanto un'unica particella con 300 mq. di area produttiva e 300 mq. di area residenziale sarà soggetta ad ICI solo per la quota di area produttiva.
  22. I metri quadrati ricadenti nella fascia di rispetto stradale vanno computati, ai fini del calcolo dell'ICI dovuto, in quanto tali aree possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.
  23. Non si procede ad accertamento/rimborso dell'imposta qualora l'importo dovuto a titolo d'imposta non superi € 5,00 per ciascun anno d'imposta. Tale importo può essere variato ai sensi dell'art. 16 della L. 146/98.
  24. abrogato
  25. Nel caso di terreni classificati dal PRG come S1, S2, S3 (zona residenziale satura) poiché tali aree sono dal punto di vista urbanistico inedificabili o ampliabili solo del 15-20% e prive di indice fondiario, sono da ritenersi esenti da ICI. Ciò anche per uniformità di trattamento con fabbricati in zona non edificabile che sono anch'essi talvolta ampliabili con le medesime percentuali, pur non essendo in zona fabbricabile.
  26. Nel caso di fabbricati appartenenti alla categoria catastale D privi di rendita catastale ed appartenenti ad imprese, la base imponibile ICI si desume dai valori contabili. Successivamente all'attribuzione della rendita a cura del Catasto si deve far riferimento a quest'ultima a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  27. Ai sensi dell'art.5 c. 5 del D.Lgs. 504/92 non si dà luogo a rimborso dell'imposta versata per aree fabbricabili nel caso in cui il contribuente calcoli la stessa su un valore venale superiore a quello determinato - quale valor minimo ai fine dell'accertamento d'ufficio - da questo Comune con le modalità previste dal Reg.to ICI. Analogamente nel caso in cui il contribuente, in sede di dichiarazione ICI effettuata con l'apposito modulo, indichi un valore superiore a quello determinato da questo Comune come sopra, per l'anno di riferimento e seguenti si applica comunque il maggior valore dato dal contribuente.
  28. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5 del D.L. 23.01.1993 n. 16 convertito dalla L. 24.03.1993 n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati 18. Per la determinazione della base imponibile si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni; la tariffa d'estimo da utilizzare è quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
  29. Il concetto di abitazione principale da utilizzare per le applicazione delle relative agevolazioni ICI (aliquota ridotta e detrazione ) è chiarito e circoscritto con l'aggancio all'istituto giuridico della residenza anagrafica del contribuente E' ammessa un'unica detrazione per abitazione principale per nucleo familiare, salvo il caso di separazione legale con accertamento a partire dall'01/01/2006.
  30. Interessi moratori: ritenuto di fissare gli interessi moratori si elencano i tassi determinati dalla normativa in vigore come di seguito elencati:
    2,50% annuo calcolati a giorni
In vigore dal 01/01/2008