Il lago di caldonazzo

Principali informazioni per il calcolo dell'I. C.I. dovuto nell'anno 2008

ici

Aliquote per l’anno 2008 - Dal 1.1.08 il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.


Abitazioni principali e assimilazioni

4 per mille

Altri immobili e aree fabbricabili

7 per mille

Detrazione per abitazione principale (Comune):

Ulteriore detrazione Legge Finanziaria Statale 2008 :


Euro 155

Euro 1,33 x 1000 (rendita catastale +5% x 100) Massimo Euro 200

Aree fabbricabili:

I valori minimi al m2 seguenti sono stati determinati dalla Giunta Comunale.

Per l’individuazione dell’area ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico Comunale.

AREE

ANNO 2008

Valore al m2

Centro storico (P.G.T.I.S.)

Euro 242,00

- Frazioni del Comune di Caldonazzo

Euro 161,00

Aree con indice di fabbricabilità fondiaria maggiore a 1,5

Euro 192,00

- Frazioni del Comune di Caldonazzo

Euro 130,00

Indice di fabbricabilità fondiaria minore/uguale a 1,5

Euro 130,00

- Frazioni del Comune di Caldonazzo

Euro 86,00

Aree produttive (commerciali, artigianali, industriali, di servizi, alberghiere, attrezzature balneari, campeggi, aree di supporto alle produzioni agricole).

Euro 65,00

- Frazioni del Comune di Caldonazzo

Euro 39,00

Zona di lottizzazione (P.L.C.)

Riduzione di 20% del valore

Lotto minimo sotto i 320 m2

Esente (solo per le aree residenziali)


Riduzione del 50% del valore


I valori prefissati dall’Amministrazione comunale rappresentano la base minima per il potere di accertamento. Nel caso di compravendita o donazione di un terreno edificabile il Comune assume come imponibile ai fini ICI il valore dichiarato nell’atto notarile ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.LGS. 504/92. Tali valori verranno applicati con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno relativo all’operazione notarile ed avranno efficacia fino al termine di validità della concessione edilizia (tre anni) eventualmente rilasciata sull’area oggetto di trasferimento Successivamente all’intervento edilizio saranno applicati i valori generali stabiliti per le aree edificabili.


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ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale usufruiscono della stessa aliquota prevista per quest’ultima. Solo una pertinenza usufruisce di questa agevolazione.

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e ciò comprovato dall’iscrizione anagrafica. A queste abitazioni è applicata l’aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse, anche se l’abitazione concessa in uso gratuito sia posseduta in quota.
Allo scopo di consentire agli uffici comunali preposti l’attività di controllo prevista dalla legge, l’agevolazione è concessa a condizione che il contribuente invii al Comune una dichiarazione o comunicazione dalla quale risulti individuata esattamente l’unità immobiliare ceduta a titolo gratuito.

AREE EDIFICIALI CONTENENTI PERTINENZE

Nel caso in cui vi siano particelle edificali coincidenti con il sedime del fabbricato e con contigua particella fondiaria risultante area edificabile, quest’ultima sarà considerata come pertinenza della p.ed. per una superficie pari a cinque volte l’area di sedime del fabbricato, scomputando tale superficie dall’area edificabile.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

I versamenti d’imposta devono essere effettuati tramite bollettino postale conto corrente n. 28274660 intestato a: Comune di Caldonazzo – Riscossione ICI Servizio Tesoreria.
Ai sensi dell’art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a Euro 5,00.
L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione dal 1 al 16 dicembre 2008.