INDICE
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TITOLO I – DISPOSIONI GENERALI
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Art. |
1 |
Oggetto del Regolamento |
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Art. |
2 |
Definizioni |
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TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI
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Art. |
3 |
Smaltimento delle acque di scarico |
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Art. |
4 |
Immissioni nella fognatura pubblica – Insediamenti civili |
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Art. |
5 |
Scarichi vietati |
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Art. |
6 |
Scarichi nei laghi |
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Art. |
7 |
Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi |
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Art. |
8 |
Scarichi delle strutture sanitarie |
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Art. |
9 |
Smaltimento delle acque meteoriche |
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Art. |
10 |
Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura – Competenza all’esercizio |
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Art. |
11 |
Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti |
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Art. |
12 |
Esecuzione d’ufficio |
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Art. |
13 |
Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria |
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Art. |
14 |
Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale |
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Art. |
15 |
Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale |
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Art. |
16 |
Esecuzione di allacciamenti all’interno della proprietà privata |
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Art. |
17 |
Estensione delle norme alle strade private |
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Art. |
18 |
Divieto di eseguire opere senza relativo permesso |
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Art. |
19 |
Riparazione dei condotti di allacciamento |
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Art. |
20 |
Interferenze con sottoservizi diversi |
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Art. |
21 |
Proprietà delle opere |
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Art. |
22 |
Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento |
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Art. |
23 |
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche |
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Art. |
24 |
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere |
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Art. |
25 |
Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico – sanitarie |
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Art. |
26 |
Obbligo dell’autorizzazione allo scarico |
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Art. |
27 |
Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico |
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Art. |
28 |
Allacciamento ai collettori |
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Art. |
29 |
Scarichi civili in fosse a completa tenuta |
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Art. |
30 |
Limiti dell’autorizzazione |
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TITOLO III – DISPOSIZONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI
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Art. |
31 |
Prescrizioni tecniche |
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Art. |
32 |
Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura |
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Art. |
33 |
Visita tecnica di regolare esecuzione |
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Art. |
34 |
Ispezione degli impianti |
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Art. |
35 |
Sospensione del servizio |
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TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
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Art. |
36 |
Manutenzione delle pubbliche fognature |
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Art. |
37 |
Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza |
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Art. |
38 |
Pubbliche fognature: norme tecniche |
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Art. |
39 |
Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili |
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TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
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Art. |
40 |
Scarichi |
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Art. |
41 |
Disciplina dei liquami: ambito di applicazione |
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Art. |
42 |
Accumulo dei liquami |
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Art. |
43 |
Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo |
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Art. |
44 |
Modalità di spargimento dei liquami |
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Art. |
45 |
Divieti |
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Art. |
46 |
Vigilanza |
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TITOLO VI – NORME FINANZIARIE – SANZIONI
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Art. |
47 |
Canone di utenza |
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Art. |
48 |
Rimborso delle spese di allacciamento degli scarichi in sede stradale predisposti dal Comune |
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Art. |
49 |
Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti |
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Art. |
50 |
Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d’ufficio |
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Art. |
51 |
Modalità di riscossione |
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Art. |
52 |
Trasferimenti di proprietà |
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Art. |
53 |
Sanzioni amministrative |
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TITOLO VII – DISPOSIONI FINALI |
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Art. |
54 |
Disciplina degli scarichi: esclusioni |
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Art. |
55 |
Disposizioni transitorie
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ABBREVIAZIONI
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D.L. |
Decreto legge |
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D.P.R. |
Decreto Presidente della Repubblica |
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D.P.G.P. |
Decreto del Presidente della Giunta provinciale |
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T.U.L.P. |
Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti |
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P.P.R.A. |
Piano provinciale risanamento delle acque |
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi.
La norma deriva dal Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con .D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl; dal piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 luglio 1987; dal piano di tutela delle acque, approvato con delibera della giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004.
Art. 2
Definizioni
Per le finalità del presente regolamento si considerano:
Acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonchè quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge.
Acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine, fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti civili e quelle di processo degli insediamenti produttivi (di tipo processo di raffreddamento, non differenziate) stabiliti dall’art. 14 del TULP.
Insediamenti civili, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5. Le strutture ricettive turistiche sono assimilate agli insediamenti civili
Insediamenti produttivi, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un’area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità , attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla precedente lettera c) che diano origine ad uno o più scarichi.
TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI
Art. 3
Smaltimento delle acque di scarico
E’ fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente degli inquinamenti che d’ora in poi verrà chiamato T.U.L.P. e dalle norme di attuazione del Piano Provinciale per il risanamento delle acque che d’ora in poi verrà chiamato P.P.R.A. e dalle norme del presente regolamento.
Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritto reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.
Qualora nell’ambito dell’insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall’attività produttiva.
Art. 4
Immissioni nella fognatura pubblica – Insediamenti civili
In presenza di collettori della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni, come previsto dal presente regolamento.
L’allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:
per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di 50 m dal collettore pubblico;
per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;
per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, colonie/case sociali, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 7, secondo comma. In ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Le distanze si misurano in linea orizzontale dall’asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.
L’Amministrazione comunale può esentare dall’obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l’impossibilità ovvero l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.
Per gli altri insediamenti non obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all’art. 1 del presente regolamento.
Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, dovrà essere prevista la realizzazione di un fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio. Il titolare dell’autorizzazione dovrà redigere un registro delle operazioni di manutenzione della fossa e conservare per cinque anni consecutivi, le fatture delle operazioni di spurgo.
Ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o la costruzione della fossa a completa tenuto stagna è ammesso il recapito nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti seguenti: semplice sedimentazione meccanica, trattamento chimico-fisico, trattamento mediante depurazione biologica e in modo da rispettare i limiti di accettabilità previsti nel T.U.L.P. e sempre che gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere e/o ciò non comporti instabilità dei suoli; da attestare con studio idrogeologico – geotecnico.
Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.
Per insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale impianti di trattamento basati su sistemi di depurazione innovativi previo trattamento meccanico primario e rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal T.U.L.P.
Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l’allacciamento divenisse possibile, rimane l’obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione di ogni altro impianto di smaltimento fino a quel momento funzionante, ancorché autorizzato.
Nel caso di scarichi provenienti da cucine al servizio di ristoranti, alberghi, mense, agriturismo, prima del conferimento in fognatura e su suolo privato dovrà essere posto in opera idoneo pozzetto disoliatore. Il titolare dell’autorizzazione dovrà redigere un registro delle operazioni di manutenzione del disoliatore e trattenere in azienda per cinque anni consecutivi, le fatture delle operazioni di spurgo. Le attività esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
Scarichi vietati
E’ vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od ostacolare il normale funzionamento.
Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si tema che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente l’Ufficio Tecnico Comunale ed il gestore dell’impianto di depurazione. Le spese per eliminare l’immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.
Ferma l’osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al T.U.L.P., e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.
Art. 6
Scarichi nei laghi
Sono vietati gli scarichi di acque nere nei laghi e nei corsi d’acqua superficiali.
Art. 7
Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi
Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A.
Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella G del T.U.L.P. e comunque a renderle innocue per l’insieme degli impianti fognari.
Qualora nell’ambito dell’insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall’attività produttiva.
Il progetto relativo all’impianto di pre - trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione. Nell’esame del progetto ai fini contemplati nel presente regolamento l’Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di richiedere l’intervento e l’opera di esperti, a spese del richiedente. L’Ufficio Tecnico si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell’attività produttiva.
Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni determinano la responsabilità civile del titolare dello scarico e, in caso di pregiudizio per l’igiene pubblica, la revoca dell’autorizzazione allo scarico con conseguente dismissione del tratto di allacciamento sul suolo pubblico.
Art. 8
Scarichi delle strutture sanitarie
E’ vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio - medici e simili.
Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.
I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare al Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell’adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.
Art. 9
Smaltimento delle acque meteoriche
Le acque meteoriche ricadenti su aree urbanizzate o su cui sono in atto progetti di urbanizzazione, dovranno essere raccolte e smaltite mediante convogliamento nella rete di raccolta comunale o mediante dispersione nel sottosuolo oppure scarico in corso d’acqua superficiale. Il richiedente l’autorizzazione, ha la facoltà di proporre uno dei sopra citati modi di smaltimento in relazione allo stato orografico e stratigrafico dei luoghi in cui si trovano l’area e/o l’edificio.
Lo smaltimento nel sottosuolo o in corso d’acqua superficiale potrà essere concesso qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli.
Le acque accumulate possono essere riutilizzate per scopo irriguo e per alimentare gli sciacquoni del bagno oppure le macchine lavatrici. Gli impianti idraulici necessari a tale utilizzo dovranno essere separati da quelli per il convogliamento dell’acqua da utilizzare per scopo domestico.
L’amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.
In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato T.U.L.P., purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d’acqua superficiale. E’ fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.
I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possono dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità al succitato T.U.L.P. E’ fatta salva la facoltà per l’Ufficio Tecnico Comunale di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.
Le acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca ed, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d’acqua superficiali. E’ Fatta salva la facoltà per l’Ufficio Tecnico Comunale di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pre-trattamento delle acque da valutarsi caso per caso.
Art. 10
Definizione di allacciamento alla pubblica fognatura – Competenza all’esercizio
Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell’edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant’altro occorrente per un efficiente funzionamento.
Le opere e le forniture relative all’allacciamento sono eseguite a cura e spese dell’utente dello scarico, salvo quanto previsto degli articoli seguenti.
Art. 11
Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti
Il Sindaco da notizia con avviso pubblico, dell’appalto o dell’entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 3 “Smaltimento delle acque di scarico” a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell’art. 27, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso.
L’autorità competente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l’obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell’autorizzazione stessa.
Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, l’autorità competente provvederà ad emettere un’ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 12
Esecuzione d’ufficio
Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dall’autorità competente, nell’ordinanza di cui al comma terzo dell’art. 11, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d’ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all’art. 27 ed all’esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall’art. 53 del presente Regolamento.
Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VI “Norme finanziarie e Sanzioni” art. 51 del presente Regolamento.
Art. 13
Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la
costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria
L’Amministrazione comunale durante l’esecuzione dei lavori di costruzione – ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l’allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L’importo della spesa risultante sarà a carico dell’utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria comunale dopo l’accertamento del lavoro eseguito.
La spesa per l’esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall’art. 48.
Art. 14
Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora a giudizio del Direttore dei Lavori , siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.
Art. 15
Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale
L’esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14, deve essere eseguito direttamente dall’utente dello scarico a sua cura e spese. La regolare esecuzione verrà accertata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale prima del reinterro delle canalizzazioni, in seguito a semplice domanda od avviso telefonico.
Art. 16
Esecuzione di allacciamenti all’interno della proprietà privata
I tratti di allacciamenti interni alla proprietà privata e relative reti di fognatura dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari degli scarichi. A richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale i titolari di cui sopra, sono tenuti a fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.
I titolari degli scarichi dovranno fruire, nel definitivo assetto delle reti interne, solo degli allacciamenti predisposti dall’Amministrazione comunale.
Art. 17
Estensione delle norme alle strade private
Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall’art. 16.
Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all’esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione alle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvede con la procedura contemplata dal titolo VI “Norme Finanziarie e Sanzioni” del presente Regolamento.
Art. 18
Divieto di eseguire opere senza relativo permesso
E’ vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell’Amministrazione comunale.
Art. 19
Riparazione dei condotti di allacciamento
Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta all’autorità competente. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate da privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui all’art. 51.
Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamento alla rete di pubblica fognatura, ovvero nel corso di lavori di scavo, sbancamento o posa in opera di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all’integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali, all’esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la remissione in pristino provvede il Comune o il Soggetto gestore e ne addebita l’onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme con la procedura contemplata dal titolo VI “Norme Finanziarie e Sanzioni” del presente Regolamento.
Art. 21
Proprietà delle opere
L’onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono a carico degli utenti.
Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all’interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.
Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell’utente rimangono in proprietà dell’ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L’ente gestore della pubblica fognatura ed il titolare dello scarico hanno l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.
Art. 22
Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento
Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2%, salvo casi di forza maggiore.
Art. 23
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche
Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.
Art. 24
Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere
Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100°C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.
Sono rigorosamente vietate tubazioni in conglomerato cementizio, nonché i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di ferma tappo a vite.
L’Ufficio tecnico comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.
Art. 25
Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico – sanitarie
Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico - edilizie, soggette come tali alla disciplina dei regolamenti comunali in tali materie.
Art. 26
Obbligo dell’autorizzazione allo scarico
E’ fatto obbligo di richiedere all’autorità competente apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l’ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.
In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento alle Norme di Attuazione del P.P.R.A..
In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, deve essere presentata all’autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al 30% del volume complessivo dell’insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.
Art. 27
Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico
Per ottenere l’autorizzazione, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre all’autorità competente apposita domanda in carta legale contenente l’indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, il nominativo ed il recapito del richiedente.
In particolare per gli scarichi produttivi dovrà essere compilato anche l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali - quantitative degli effluenti dello scarico, l’esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d’acqua da prelevare nell’arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento, nonché delle caratteristiche dell’insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante.
Alla domanda devono essere allegati i disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione e dal proprietario, comprendenti:
estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l’immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificale e fondiaria, la via e piazza verso cui lo stabile fronteggia;
planimetria in scala 1:200, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell’impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d’uso dell’immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
- punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
- lunghezza delle tubazioni di raccordo;
- diametro e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
profilo delle tubature, tendendo ad ottemperare la norma di cui all’art.22.
documentazione comprovante l’avvenuta costituzione, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori, di una cauzione a favore del Comune per un importo pari al costo dei lavori di ripristino del suolo pubblico quale risulterà dal giudizio di stima dell’Ufficio Tecnico comunale. La cauzione potrà essere costituita mediante deposito in valore effettivo presso la Tesoreria comunale, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata entro 30 giorni dall’accertamento dell’esecuzione a perfetta regola d’arte del lavoro di allacciamento e di ripristino del suolo pubblico manomesso.
Il numero di copie degli elaborati tecnici da produrre all’Ufficio tecnico comunale è il seguente:
n. 2 per allacciamenti alla fognatura comunale su strada comunale;
n. 4 per allacciamenti alla fognatura comunale su strada provinciale;
n. 6 per allacciamenti alla fognatura provinciale su strada provinciale;
n. 4 per allacciamenti alla fognatura provinciale su strada comunale.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico comunale dell’idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell’autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.
In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento alle norme di attuazione del P.P.R.A., il quale fra l’altro prevede al comma secondo, prima del rilascio dell’autorizzazione, un parere preventivo dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, nei casi in cui detti insediamenti presentino almeno una delle seguenti caratteristiche quantitative:
portata massima oraria > 1 mc/ora
portata massima giornaliera > 10mc./giorno
portata massima annua > 1000 mc/anno
Art. 28
Allacciamento ai collettori
L’allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui all’art. 2, secondo comma lett. b) del P.P.R.A. è di regola vietato.
Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell’igiene ambientale e della salute pubblica è essenzialmente consentita l’immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione dell’autorità competente, rilasciata su parere conforme dell’Ufficio tecnico comunale o del Soggetto gestore. Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.
L’allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui al primo comma, è subordinato all’autorizzazione dell’ente gestore del collettore e/o dell’impianto di depurazione, con la quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli interventi di cui all’articolo 55 del T.U.L.P. Copia dell’autorizzazione sarà trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Tutela dell’Ambiente.
Per il periodo precedente all’immissione delle fognature comunali nei predetti collettori, trovano applicazione relativamente agli scarichi delle fognature comunali, le disposizioni di cui all’articolo 23 del T.U.L.P. ed all’articolo3, terzo comma, delle norme di attuazione del P.P.R.A..
Art. 29
Scarichi civili in fosse a completa tenuta
I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:
mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pre-trattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell’articolo 95, quinto comma del T.U.L.P.;
mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al T.U.L.P., nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell’autorizzazione prescritta, a norma dell’articolo 23 del citato T.U.L.P., la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo – comunque non superiore a tre anni – scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell’igiene ambientale.
E’ in ogni caso vietata l’immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.
Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall’articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell’insediamento.
All’esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’articolo 18 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernenti i documenti per il trasporto.
In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.
Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell’articolo 87 del T.U.L.P., ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del T.U.L.P.e dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Art. 30
Limiti della autorizzazione
L’autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata in Municipio.
Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza l’autorizzazione comunale.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI STABILI
Art. 31
Prescrizioni tecniche
Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi – di norma – agli schemi allegati sub lettere “A”, “B”, “C”, “D”, salvo che la tubatura non sia in pressione.
Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all’entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm. 16.
I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; nel caso di cambiamenti di direzione il cui raggio di curvatura non sia compreso in un angolo di 90°, i raccordi potranno essere realizzati con l’impiego di pezzi speciali; nel caso in cui il raggio di curvatura sia compreso in un angolo di 90°, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote in progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:
- per la rete di acque nere:
a) da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità sino a m. 0,60;
b) da m. 0,80 x 0,80 a m. 1,00 x 1,00 per profondità eccedenti m. 0,60 fino a m 1,00
c) da m. 1,00 x 1,00 a m. 1,20 x 1,20 per profondità eccedenti m. 1,00
- per la rete di acque bianche:
a) di m. 0,40 x 0,40, per profondità fino a m. 0,60;
b) di m. 0,80 x 0,80, per profondità eccedenti m. 0,60 fino a m 1,00.
c) di m. 1,00 x 1,00, per profondità eccedenti m 1,00.
I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo “alla marinara”, distanti fra loro cm. 30.
In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa o cemento armato.
Le tubazioni devono esser posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall’estradosso; devono esser collegate a regola d’arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni che ricadono su strade pubbliche , come previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, devono essere posate ad una profondità minima, sopra tubo, di 1,00 m. e le tubazioni in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
L’allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.
Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento.
Qualora vi sia l’esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dall’autorità competente, per motivate ragioni di ordine tecnico.
Qualora per conferire lo scarico nel pozzetto esistente fosse necessito eseguire uno scavo su strada comunale più lungo di 50 m, l’autorità competente potrà autorizzare la costruzione di un nuovo pozzetto sul collettore comunale; in tal caso il nuovo pozzetto dovrà avere le stesse caratteristiche, forme e dimensioni di quelli esistenti sul ramale comunale ed inoltre il soggetto titolare dell’autorizzazione dovrà costituire deposito cauzionale, determinato dall’Ufficio tecnico comunale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del ripristino della pavimentazione stradale. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo a seguito dell’acquisizione di relazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale che attesti la regolarità dei lavori.
Lo scarico dovrà essere accompagnato fino nella canaletta di raccolta del pozzetto, il tutto come da particolari allegati al presente regolamento.
La foratura del pozzetto per l’immissione del nuovo allacciamento dovrà essere eseguita con carotatrice evitando di eseguire demolizioni che possano danneggiare l’integrità del pozzetto; le sigillature dovranno essere eseguite con malta di cemento anti restringimento.
Prima dell’innesto dell’allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone a tre ispezioni per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti. Il fondo del pozzetto contenete il sifone dovrà essere impermeabile.
Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica, ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente sezione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori, ciascuna latrina deve essere unita di una sufficiente quantità d’acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezione di facile accessibilità.
I tubi di caduta delle latrine e degli acquai, ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.
Nel caso di smaltimento mediante lo scarico nel sotto suolo, gli impianti dovranno prevedere nell’ordine: la realizzazione di un sifone a tre ispezioni in apposita cameretta con fondello impermeabile e ispezionabile avente le caratteristiche sopra già specificate, una fossa tipo Imhoff per la sedimentazione di dimensione proporzionale all’entità dello scarico, un pozzetto di intercettazione, dimensioni mine 50x50 cm e salto di almeno 20 cm, per il prelievo dei campioni da analizzare ed infine il conferimento dello scarico nel pozzo perdente.
Gli scavi ed i ripristini su strada comunale saranno regolamentati da disciplinare tecnico allegato all’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura.
Art. 32
Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura
Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.
A richiesta, però del proprietario dello stabile può l’Ufficio Tecnico concedere l’uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:
a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.
L’Amministrazione comunale rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.
Art. 33
Visita tecnica di regolare esecuzione
Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati, ecc. non possono essere occupati se non dopo l’ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l’avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell’Ufficio Tecnico comunale o mediante acquisizione da parte dello stesso di una dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta da parte del proprietario e del direttore dei lavori; tale constatazione, avverrà di norma, all’atto della trattazione della richiesta per il rilascio del certificato di agibilità.
Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all’obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna, con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori.
Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del personale dell’Ufficio tecnico incaricato.
Quanto sopra è finalizzato soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità agli elaborati approvati, nonché alla presunzione di buon funzionamento.
Come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.
Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute.
Art. 34
Ispezione degli impianti
Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell’esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.
Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all’ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.
In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.
Art. 35
Sospensioni del servizio
In caso di necessità, il Comune potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l’insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 36
Manutenzione delle pubbliche fognature
Il Comune o l’ente gestore le reti di pubblica fognatura deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico - sanitarie.
Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di spurgo delle reti di fognature bianche e nere e di pulizia delle caditoie, nonché la verifica delle condizioni statiche e di usura dei manufatti (canalizzazioni, pozzetti di raccolta ed ispezione, scaricatori di piena, stazioni di sollevamento, ecc.).
Degli inerenti di controllo e di manutenzione ordinaria deve essere redatta specifica annotazione da riportarsi su apposito registro, della cui tenuta l’ente gestore provvederà ad individuare un funzionario o dipendente responsabile.
Il programma di cui al precedente primo comma deve inoltre essere integrato da apposite planimetrie quotate che permettano la chiara individuazione della rete fognaria in gestione.
Il programma e/o gli elaborati devono risultare costantemente aggiornati.
Ove la manutenzione delle reti di pubblica fognatura richieda l’espletamento di operazioni di spurgo che possano dar luogo a cacciate di liquidi di volume superiore ai 20 m3 gli enti di cui al primo comma sono tenuti a darne tempestivo preavviso all’ente gestore dell’impianto di depurazione al quale sia collegato il tronco fognario oggetto di manutenzione.
Art. 37
Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza
Il Comune o l’ente gestore delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
Qualora si verifichino guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l’ente gestore degli stessi.
Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all’approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.
Il Sindaco provvede ad informare immediatamente l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell’igiene ambientale.
Art. 38
Pubbliche fognature: norme tecniche
Le canalizzazioni fognarie e le opere d’arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall’esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l’impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.
Le canalizzazioni e le opere d’arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L’impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall’esterno, che dall’interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l’abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.
Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un’altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d’arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l’agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).
Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l’uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.
Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore – dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza – è sottoposto a particolari vincoli.
La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.
Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell’opera.
La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.
In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 al Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l’opera. Per ogni prova idraulica d’esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l’amministrazione interessata dovrà provvedere all’adeguamento delle condotte in costruzione.
Ai fini dell’effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato deve essere diverso dall’amianto-cemento. Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.
L’installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.
Art. 39
Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili
Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d’acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l’autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche ideologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell’entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.
Fino a quanto non sia diversamente disposto gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, su parere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
TITOLO V – SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Art. 40
Scarichi
Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del T.U.L.P.
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità d’allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici di cui all’articolo 2, del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.
Gli scarichi di cui al comma precedente, esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.
I Comuni sono tenuti a vigilare sull’applicazione e sull’osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
Art. 41
Disciplina dei liquami: ambito di applicazione
Con riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del D.L. 25.11.1985 n. 667 convertito in legge dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 concernente provvedimenti vigenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.
Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all’alpeggio.
Art. 42
Accumulo dei liquami
I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all’art. 14, lettera a), del T.U.L.P., (d’ora innanzi denominati “aziende agricole”) prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.
Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall’azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.
I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell’azienda.
Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all’art. 14, lettera b), del T.U.L.P. che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, salvo prescrizioni di distanze maggiori prescritte dal Sindaco, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell’azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.
Nel caso degli insediamenti destinati all’alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fin