INDICE
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TITOLO PRIMO - DISPOSIONI GENERALI
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Art. |
1 |
Assunzione diretta del servizio |
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Art. |
2 |
Vigilanza igienica |
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Art. |
3 |
Direzione e sorveglianza tecnica |
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Art. |
4 |
Manutenzione degli impianti |
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Art. |
5 |
Servizi amministrativi e contabili |
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Art. |
6 |
Materiali e attrezzi |
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Art. |
7 |
Capitolato d’oneri speciale |
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TITOLO SECONDO - DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO
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Art. |
8 |
Fontanelle pubbliche |
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Art. |
9 |
Limiti di erogazione dell’acqua |
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Art. |
10 |
Uso delle fontanelle |
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Art. |
11 |
Eccezioni |
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Art. |
12 |
Bocche da incendio stradali |
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Art. |
13 |
Interruzione del servizio in caso di incendio |
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TITOLO TERZO - CONCESSIONE DELL’ACQUA AI PRIVATI |
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Capo I – Norme amministrative e di carattere generale
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Art. |
14 |
Uso dell’acqua |
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Art. |
15 |
Rete di distribuzione |
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Art. |
16 |
Diramazioni dell’acquedotto |
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Art. |
17 |
Limiti del servizio |
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Art. |
18 |
Sistema di somministrazione |
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Art. |
19 |
Apparecchi di misurazione |
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Art. |
20 |
Domanda di concessione |
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Art. |
21 |
Concessionario |
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Art. |
22 |
Attraversamento terreni di proprietà di terzi |
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Art. |
23 |
Accettazione del Regolamento |
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Art. |
24 |
Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni |
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Art. |
25 |
Accettazione delle domande – Preventivi di spesa |
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Art. |
26 |
Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento |
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Art. |
27 |
Uso determinato dell’acqua |
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Art. |
28 |
Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione |
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Art. |
29 |
Durata delle concessioni |
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Art. |
30 |
Subentro alle concessioni |
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Art. |
31 |
Irregolarità del subentro |
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Art. |
32 |
Spese e tasse |
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Capo II – Norme tecniche per gli allacciamenti
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Art. |
33 |
Definizione di “allacciamento” |
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Art. |
34 |
Proprietà dell’allacciamento |
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Art. |
35 |
Recupero dell’allacciamento |
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Art. |
36 |
Manomissioni dell’allacciamento |
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Art. |
37 |
Responsabilità sull’allacciamento |
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Art. |
38 |
Esecuzione e manutenzione dell’allacciamento |
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Art. |
39 |
Saracinesca di presa e di arresto |
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Art. |
40 |
Collocazione del contatore |
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Art. |
41 |
Suddivisione dei contatori |
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Art. |
42 |
Spostamento e rimozione contatori |
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Art. |
43 |
Diametro dell’allacciamento |
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Art. |
44 |
Modifica delle opere di allacciamento |
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Art. |
45 |
Impianti interni |
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Art. |
46 |
Qualità del materiale degli impianti interni |
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Art. |
47 |
Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni |
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Art. |
48 |
Ispezioni e verifiche |
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Art. |
49 |
Responsabilità verso terzi |
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Capo III – Concessioni speciali
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Art. |
50 |
Concessioni temporanee |
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Art. |
51 |
Impianti privati di acquedotto |
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Art. |
52 |
Allacciamenti per uso industriale |
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Art. |
53 |
Bocche da incendio private |
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Art. |
54 |
Allacciamenti per bocche da incendio private |
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Art. |
55 |
Limitazioni nell’uso delle bocche da incendio private |
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Art. |
56 |
Prova di funzionamento delle bocche da incendio private |
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Art. |
57 |
Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private |
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Capo IV – Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi
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Art. |
58 |
Inizio obbligo pagamento canoni e consumi |
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Art. |
59 |
Tariffe speciali |
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Art. |
60 |
Temporanee interruzioni del servizio |
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Art. |
61 |
Pagamento dei canoni e dei consumi |
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Art. |
62 |
Ruoli di riscossione |
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Art. |
63 |
Interruzione del servizio per morosità |
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Art. |
64 |
Lettura dei contatori |
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Art. |
65 |
Verifica dei contatori |
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Art. |
66 |
Indicazioni erronee dei contatori |
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TITOLO QUARTO – DISPOSIZONI FINALI E PENALI
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Art. |
67 |
Reclami |
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Art. |
68 |
Violazione delle norme contrattuali |
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Art. |
69 |
Manomissione dei sigilli |
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Art. |
70 |
Contravvenzioni |
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Art. |
71 |
Rimborso delle spese |
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Art. |
72 |
Risparmi idrici |
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Art. |
73 |
Utilizzazione acque piovane |
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Art. |
74 |
Emergenze idriche |
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Art. |
75 |
Variazioni al regolamento ed alle tariffe |
ABBREVIAZIONI:
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L. |
Legge |
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L.P. |
Legge Provinciale |
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D.Lgs |
Decreto legislativo |
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CE |
Comunità Europea |
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D.P.G.P |
Decreto del Presidente della Giunta provinciale |
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T.U.LL.RR.O.C. |
Teso unico leggi regionali ed ordinamento dei comuni |
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C.C. |
Codice civile |
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C.P. |
Codice penale |
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T.U.L.S. |
Testo unico leggi sanitarie |
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R.D. |
Regio decreto |
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Assunzione diretta del servizio
Il Comune assume direttamente l’impianto e l’esercizio del servizio di distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione, a norma dell’art. 10, comma 1, della L. 05.01.1994, n. 36 sulle disposizioni in materia di risorse idriche.
La gestione degli acquedotti di regola viene esercitata in economia ed il presente regolamento è predisposto per tale tipo di condizione.
La disposizione deriva dall’art. 68 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.P. di data 01.02.2005, n. 3/L e degli artt. 54 e 55 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 di data 19 dicembre 2006.
ART. 2
Vigilanza igienica
La sorveglianza igienica sul servizio si attua mediante due tipi di controlli.
Controlli interni:
effettuati dal gestore del servizio idrico per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante analisi chimico – batteriologiche;
i punti di prelievo dei campioni da controllare possono essere concordati con l’Azienda Sanitaria Provinciale;
per l’effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con altri gestori di servizi idrici;
i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione.
Controlli esterni:
effettuati dall’Azienda Sanitaria Provinciale per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge.
Le azioni ed i limiti inerenti i controlli della qualità delle acque destinate al consumo umano sono stabiliti dal D.Lgs di data 2 febbraio 2001, n. 31, riguardante l’attuazione della direttiva comunitaria n. 98/83/CE.
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 29 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.P. 01.02.2005, n. 3/L, quale Ufficiale di Governo, è incaricato di provvedere agli atti che nell’interesse della pubblica sicurezza e dell’igiene pubblica, gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
ART. 3
Direzione e sorveglianza tecnica
La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell’acquedotto comunale è affidata all’Ufficio tecnico comunale, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità nella erogazione dell’acqua. Nell’Ufficio Tecnico deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell’acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni ecc….
ART. 4
Manutenzione degli impianti
Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuovi allacciamenti e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate in appalto a ditta specializzata, sotto le norme, condizioni e modalità contenute nel capitolato speciale d’appalto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, l’Ufficio Tecnico Comunale di qualunque fatto inerente all’acquedotto comunale, per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.
Il complesso dei beni costituenti l’acquedotto comunale (art. 822 Codice Civile) e dei diritti reali su beni altrui costituiti per l’utilità di esso (art. 825 C.C.) sono soggetti al regime del pubblico demanio, ai sensi dell’art. 824 dello stesso C.C. e, pertanto, sono inalienabili, né possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
In relazione a tale posizione giuridica degli acquedotti, consegue la prescrizione stabilità nel presente articolo, che riserva solo al Comune il diritto di disporre degli impianti dell’acquedotto e di effettuare ogni operazione di manutenzione e di ampliamento della rete, per tale intendendosi il complesso delle tubazioni fino al misuratore (vedasi successivo art. 34).
Art. 5
Servizi amministrativi e contabili
Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all’Ufficio Tecnico ed al Servizio finanziario, cui spetta il controllo e la vigilanza sull’andamento economico della gestione del servizio.
Art. 6
Materiali e attrezzi
Nel caso di gestione in economia diretta, tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio di manutenzione dell’acquedotto dovranno essere inventariati.
Per ogni materiale od oggetto prelevato, dovrà essere annotato l’uso per il quale esso è stato impiegato.
Art. 7
Capitolato d’oneri speciale
Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell’acquedotto, l’Ufficio tecnico provvederà a redigere un capitolato speciale d’appalto conforme alle vigenti norme riguardanti l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e la gestione degli acquedotti.
TITOLO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO
ART. 8
Fontanelle pubbliche
La distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d’acqua disponibile e al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.
Non v’è dubbio che l’interesse generale debba prevalere su quello del singolo, per cui la scarsità di acqua, la impossibilità di istituire utenze private o altre circostanze particolari potrebbero imporre che in tutte o in parte delle zone servite dall’acquedotto, la distribuzione dell’acqua alla popolazione non avvenga altro che a mezzo di fontanelle.
Peraltro, quando sia invece possibile approvvigionare tutte le abitazioni con diramazioni private, la distribuzione gratuita per mezzo di pubbliche fontane dovrebbe essere subordinata non solo al volume complessivo dell’acqua disponibile, ma anche a una reale e generale valutazione del costo del servizio dell’acquedotto, in relazione all’incidenza che detta distribuzione gratuita possa avere sul costo medesimo e, quindi, sulle tariffe da applicarsi per l’acqua distribuita a mezzo di contatori.
ART. 9
Limiti di erogazione dell’acqua
Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l’acqua potabile in modo continuativo.
L’Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio, da una particolare siccità, tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell’acqua.
In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell’acqua potabile soltanto mediante le fontanelle pubbliche, sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.
L’erogazione alle fontanelle potrà essere sospesa nella stagione invernale.
L’erogazione continuativa è sempre subordinata alla possibilità reale, in relazione alla potenzialità degli impianti.
La sospensione dell’erogazione ai singoli utenti, per provvedere alla generalità della popolazione con le sole pubbliche fontanelle, è giustificata dalla preminenza dell’interesse pubblico nei confronti delle concessioni-contratto, che regolano, appunto, le utenze private.
ART. 10
Uso delle fontanelle
A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell’acqua potabile è fatto assoluto divieto di:
attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri;
attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne ecc., oppure per riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come innaffiare orti, giardini ecc., lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc; dai divieti di cui sopra sono esclusi i lavori realizzati in economia dal Comune.
Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l’acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne usufruisce, peraltro, è obbligato:
a porre i recipienti in modo che il deflusso dalla fontana sia libero e la bocca di uscita dell’acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell’acqua del recipiente;
a non toccare con le mani la bocca d’uscita dell’acqua e a non bervi direttamente.
In merito al secondo capoverso, vedasi l’art. 218 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265.
ART. 11
Eccezioni
In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione scritta, il Sindaco può consentire la deroga temporanea ai divieti contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della speciale autorizzazione all’osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.
Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.
Per le autorizzazioni in parola, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l’importo dell’acqua da prelevarsi, in base alla tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.
ART. 12
Bocche da incendio stradali
Per i servizi antincendio, l’Amministrazione comunale provvede all’installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell’acquedotto.
Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l’innaffiamento stradale.
ART. 13
Interruzione del servizio in caso di incendio
Verificandosi un incendio, per l’estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell’acqua dell’acquedotto comunale, sia essa prelevata dalla bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo articolo 53, l’Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell’acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle pubbliche.
TITOLO TERZO
CONCESSIONE DELL’ACQUA AI PRIVATI
Capo I
Norme Amministrative di carattere generale
ART. 14
Uso dell’acqua
L’acqua verrà di norma concessa per uso domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del Sindaco.
Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:
Ordinaria per uso domestico:
per edifici adibiti all’uso abitazione famiglie, comprese le aree pertinenti a loro collegate, purché servite da medesimo contatore (cortile, orti, giardini, cantine, ecc.) e usi condominiali.
Speciale per uso non domestico:
si considera destinata per uso non domestico l’acqua utilizzata per uso industriale, commerciale, per cantieri edili e per usi non specificati nelle altre categorie.
Speciale per uso orto e/o giardino:
per l’irrigazione di orti e giardini di pertinenza di abitazioni civili; la relativa tariffa che costituisce una tipologia “non domestica” potrà essere applicata soltanto in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso (e non quindi ad un uso promiscuo di tipo domestico) e soltanto qualora risulti tecnicamente verificabile l’assoluta impossibilità per le acque reflue prodotte di confluire nella rete di pubblica fognatura.
Speciale per uso abbeveramento bestiame:
si considera l’acqua utilizzata per l’abbeveramento del bestiame degli allevamenti in genere, con esclusione di usi collegati e complementari, quali il lavaggio di macchine per la mungitura, la pulizia delle stalle, ecc.
Speciale ad uso antincendio:
per l’alimentazione di idranti antincendio di beni immobili privati e pubblici.
Per uso utenze pubbliche.
Le categorie potranno essere modificate nel contesto delle determinazioni tarifarrie con provvedimento dell’Amministrazione comunale.
E’ vietato usare l’acqua in modo diverso da quello dichiarato nel contratto di fornitura.
L’utente che usa l’acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore tariffa per il periodo, minimo un anno, (o dalla data d’inizio della fornitura, se risalente a meno di un anno).
Non potrà essere concesso l’uso di acqua potabile per uso irriguo.
Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa da applicare a tutte le utenze, la cui misura sarà stabilita in sede di deliberazione delle tariffe del servizio.
Al fine di garantire i bisogni domestici essenziali si introduce una tariffa agevolata per i suddetti usi: la fascia di consumo sarà stabilita in sede deliberatoria delle tariffe del servizio.
ART. 15
Rete di distribuzione
L’acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi (vedasi art. 21).
Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati, è in facoltà dell’Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell’acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l’Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all’ampliamento della rete principale di distribuzione.
Le lottizzazioni di aree di terreno o la costruzione di strade private per l’urbanizzazione di terreni, dovranno in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati, fermo rimanendo il diritto del Comune di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di autorizzare i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.
Circa l’obbligo della provvista e distribuzione dell’acqua da parte del Comune, si osserva che quest’ultimo, in quanto Ente pubblico, è tenuto a soddisfare i bisogni della collettività con prevalenza sugli interessi del singolo e, pertanto, a limitare la rete dell’acquedotto alle strade pubbliche ed a quelle zone dove, per l’espansione dell’abitato o per altre cause, l’interesse pubblico sia prevalente.
In tal modo si giustifica l’obbligo del rimborso delle spese per la posa delle tubazioni poste al di fuori di dette strade e di dette zone, nonché, in ogni caso, per la posa dell’allacciamento dell’utente.
ART. 16
Diramazioni dell’acquedotto
Le diramazioni principali e secondarie dell’acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.
Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:
costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell’acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria, resa in forma di scrittura privata;
lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico - sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall’Ufficio tecnico;
riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all’ispezione ad alla manutenzione degli impianti dell’acquedotto;
rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ad agli impianti posti nella loro proprietà.
Per quanto attiene alla costituzione delle servitù di passaggio delle condutture sui fondi di proprietà privata, in relazione a quanto disposto col presente articolo, occorre, naturalmente, distinguere fra due ipotesi.
La prima si ha nel caso di diramazioni facenti parte della rete principale dell’acquedotto, poste in opera d’iniziativa del Comune ed a sue spese, per estendere detta rete a strade o zone da servire, nel pubblico interesse. In tal caso, qualora con il proprietario del fondo non sia possibile raggiungere un accordo, si procederà all’esproprio in base alle vigenti norme di legge.
La seconda ipotesi si ha nel caso di diramazioni da installare su richiesta del privato ed a sue spese, per allacciarle, attraverso il fondo di terzi, alla tubazione principale. In tal caso, mancando i motivi di pubblica utilità che sono alla base dell’esproprio, non è esperibile detta procedura. Il Comune non potrà , pertanto, dare esecuzione ai lavori, se l’utente interessato non dimostrerà di avere ottenuto, mediante contratto o sentenza, la costituzione, volontaria o coattiva, di servitù di acquedotto.
ART. 17
Limiti del servizio
L’acqua potabile verrà fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell’acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione.
Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.
Quando l’interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.
La norma è dettata dalla esigenza di salvaguardare il potere discrezionale dell’Amministrazione in relazione al soddisfacimento dell’interesse generale con prevalenza su quello del singolo. Vedasi: Corte di Cassazione, 27 maggio 1955, n. 1611, in “Giustizia Civ. “ 1955, pag. 596: “La disposizione e utilizzazione dell’acqua di un acquedotto comunale attiene all’interesse pubblico, ed il soddisfare tale interesse rientra nella discrezionalità della pubblica Amministrazione in relazione ai bisogni idrici della popolazione; Pertanto, stipulato un contratto di somministrazione di acqua fra un Comune e un privato, nel quale l’erogazione dell’acqua stessa venga subordinata alla effettiva disponibilità, non po’ configurarsi come inadempienza del contratto da parte del Comune il fatto che la diminuita erogazione dell’acqua sia avvenuta per effetto della costruzione di un pubblico lavatoio e di altri allacciamenti all’acquedotto”.
ART. 18
Sistema di somministrazione
L’acqua viene somministrata all’utente a contatore, e pagata secondo la tariffa vigente.
Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private vedasi quanto stabilito nel successivo Capo III.
ART. 19
Apparecchi di misurazione
La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune.
Il contatore deve essere piombato col sigillo del Comune.
ART. 20
Domanda di concessione
Per ottenere la concessione dell’acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Comune domanda in competente bollo, utilizzando il modulo predisposto dal Comune stesso.
Nella domanda devono essere indicati:
cognome e nome o ragiona sociale del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita I.V.A.
ubicazione e dati catastali dello stabile per il quale l’acqua è richiesta;
uso a cui l’acqua deve servire;
quantità d’acqua giornaliera occorrente;
numero delle eventuali bocche da incendio;
dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell’igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell’acquedotto e nell’interesse del servizio;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 45 della L. 28.02.1985, n. 47, in ordine alla regolarità delle opere edili.
Per quanto la legge ponga obbligatoriamente a carico del Comune le spese di costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile il soddisfacimento di tale servizio pubblico obbligatorio può attuarsi anche senza la conduzione dell’acqua fino alle utenze private (per esempio, mediante fontane o pozzi pubblici: vedasi nota all’art. 8).
Ne consegue che, contrariamente a quanto avviene nelle domande di allacciamento alla pubblica fognatura, la fornitura ai privati configura una concessione amministrativa (poiché l’acqua e gli acquedotti sono soggetti al regime del demanio pubblico: vedansi note agli articoli 4 e 34), revocabile in determinate condizioni e a termine, da perfezionarsi con contratto o convenzione, di cui la domanda dell’interessato costituisce il presupposto.
Il canone di utenza, infatti, non è una entrata tributaria, ma solo il corrispettivo contrattuale della prestazione ricevuta dai privati, da riscuotere con le norme previste dal T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali.
ART. 21
Concessionario
La concessione dell’acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione dovrà essere corredata dal nulla osta del proprietario, contenente esplicitamente la dichiarazione prevista dalla lettera g) del precedente articolo.
Chi occupa locali in sublocazione da terzi potrà ottenere la fornitura dell’acqua a proprio nome, il contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali.
ART. 22
Attraversamento terreni di proprietà di terzi
Qualora, per concedere l’acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate nell’articolo 16.
Circa la possibilità di ottenere coattivamente tale costituzione di servitù, si richiama quanto esposto nell’ultimo capoverso della nota al precedente articolo 16.
ART. 23
Accettazione del Regolamento
Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente articolo 20, lettera f), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l’accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.
Vedasi nota all’art. 79 circa l’obbligatorietà dei regolamenti, nonché l’art. 1341 primo comma del Codice Civile, circa la cognizione delle condizioni generali di contratto.
ART. 24
Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni
L’accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all’articolo 17, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all’accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d’igiene e del servizio comunale di fognatura.
L’amministrazione comunale si riserva, anche, la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.
Circa la disposizione del primo comma, si richiamano gli artt. da 218 a 227 del T.U. Leggi Sanitarie n. 1265.
In relazione al secondo comma, vedasi il secondo capoverso della nota all’art. 20.
ART. 25
Accettazione delle domande – Preventivi di spesa
In caso di accettazione della domanda, al richiedente sarà comunicato il preventivo della spesa occorrente per l’allacciamento, il cui importo dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.
Tale preventivo sarà redatto prendendo per riferimento del punto di allacciamento la linea ideale della tubazione principale considerata, posta nella mezzeria delle strade o delle altre aree pubbliche dotate della rete principale di adduzione.
Il preventivo stesso dovrà comprendere: il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco prezzi deliberato dalla Giunta Provinciale al netto del ribasso del contratto di gestione e per le voci non comprese nell’elenco a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d’opera, rilevati dal mercato, necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, ivi compreso il ripristino dei manti stradali, maggiorati del 10% per spese generali. La spesa per la ripresa dei manti stradali bituminosi è commisurata a metro quadro;
Gli scavi, i rinterri e le opere murarie, previsti ed imprevisti, inerenti agli allacciamenti sono a completo carico dell’utente e dovranno essere predisposti ed eseguiti nella forma e con le modalità che verranno impartite dal Comune.
A seguito di richiesta, i lavori di scavo e rinterro per la posa delle tubazioni potabili possono essere eseguiti dal chiedente ed autorizzati dal Comune. Le spese totali per tali lavori e per intero stanno a carico del concessionario.
ART. 26
Maggiori spese a consuntivo lavori di allacciamento
Qualora, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventivata, il Servizio di merito ne notificherà il consuntivo all’interessato, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell’acqua.
ART. 27
Uso determinato dell’acqua
L’acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.
ART. 28
Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione
L’acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è, quindi, vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o altre unità immobiliari di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.
E’, altresì, vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell’acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.
La norma tende a salvaguardare le prerogative dell’Ente pubblico sul controllo dell’andamento del pubblico servizio ed è necessaria per legittimare l’eventuale intervento del Sindaco quando, mediante ordinanze vieti subconcessioni o abusive estensioni del servizio.
ART. 29
Durata delle concessioni
L’utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l’allacciamento.
Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due mesi prima della scadenza.
La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, a sospendere anche completamente l’uso dell’acqua, salvo il caso di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.
ART. 30
Subentro alle concessioni
Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l’immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario od inquilino.
Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.
In tal caso, tanto l’utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del subentro, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, di accettare gli impegni assunti dal predecessore.
Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.
La concessione viene perfezionata mediante contratto nel quale si immedesimano gli elementi del contratto di somministrazione (artt. 1559 e segg. del C.C. ).
ART. 31
Irregolarità del subentro
La mancata osservanza delle norme di cui all’articolo precedente, dà diritto al Comune di avvalersi del successivo art. 63, comma 2.
Vedasi art. 1454 del C.C.
ART. 32
Spese e tasse
Per ogni concessione di acqua, anche in caso di subentro di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.
Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.
Si è già accennato che il Comune, nel consentire allacciamenti all’acquedotto per la erogazione dell’acqua ai privati, fa una concessione amministrativa che si perfeziona, poi, in un disciplinare o in un contratto di somministrazione, cui non può non riconoscersi un carattere pubblicistico.
Vi sono alcuni giuspubblicisti i quali sostengono che i Comuni non possono essere titolari di demanio idrico (1), nonostante che altra parte della dottrina (2) e la prevalente giurisprudenza (3) affermino che tale titolarità esiste sulle acque che scorrono negli acquedotti comunali.
A nostro sommesso avviso, poiché tali acquedotti fanno parte del demanio comunale (2° comma, art. 822 del C.C. in relazione all’art. 824), è illogico arguire che con la dizione “acquedotti” usata dal Codice civile, il legislatore abbia voluto riferirsi unicamente alle costruzioni adduttrici dell’acqua, escludendone questa, perché compresa nel primo comma dello stesso articolo, nel quale è contemplato il solo demanio statale.
Le acque e gli impianti degli acquedotti costituiscono un complesso di beni inscindibili, poiché gli uni senza le altre perdono, per ciò stesso, il loro carattere di demanialità, perché non più idonei a soddisfare le pubbliche esigenze.
D’altra parte, non è inopportuno ricordare che l’art. 1 della Legge 05.01.1994, n. 36, dichiara pubbliche tutte le acque che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, e che il primo comma dell’art. 822 del C.C. stabilisce che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico le acque definite pubbliche dalle leggi vigenti in materia.
Da ciò, coloro che negano un demanio idrico comunale, ne traggono argomento per sostenere che gli impianti degli acquedotti appartengono al demanio comunale,mentre le acque ivi convogliate fanno parte del demanio dello Stato (4).
Comunque, sia accogliendo l’una che l’altra tesi, si viene a negare la “proprietà” dell’acqua da parte del comune come bene patrimoniale disponibile, e ad escludere, conseguentemente, che i contratti di amministrazione abbiano carattere privatistico.
Capo II
Norme tecniche per gli allacciamenti
ART. 33
Definizione di “allacciamento”
Costituiscono l’ “allacciamento” le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione, fino al gruppo di misura dell’utenza, composto: saracinesca, gruppo di misura, valvola di non ritorno, giunto dielettrico.
Il concetto è legato a quello di “rete”, precisato in nota all’art. 4.
ART. 34
Proprietà dell’allacciamento
La diramazione dell’allacciamento è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell’acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte dell’allacciamento, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l’utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.
La disposizione discende dal regime giuridico al quale sono sottoposti gli acquedotti, quali beni demaniali, ai sensi dell’art. 824 del C.C. .
Vedasi nota all’art. 4
ART. 35
Recupero dell’allacciamento
Quando una concessione venga dichiarata, alla sua scadenza, risolta, l’Amministrazione comunale, a richiesta dell’utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.
Qualora non ne venga richiesta, è, tuttavia, libera di provvedervi ugualmente.
In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Comune.
Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del Comune, tutto quanto costituiva l’ allaciamento si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.
Vedansi art. 934 e 936 del C.C. .
ART. 36
Manomissioni dell’allacciamento
E’ assolutamente proibito all’utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ecc. agli apparecchi, tubazioni od altri accessori formanti l’allacciamento di alimentazione.
Le disposizioni di questo articolo e dei successivi artt. 37 e 38 fanno riferimento alla natura giuridica di bene demaniale, attribuita al complesso dei beni costituenti l’acquedotto comunale, dall’art. 824 del C.C..
Ai sensi dell’art. 823 del C.C. spetta all’Autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, tutela che può espletarsi sia mediante atti amministrativi, sia con gli ordinari mezzi previsti dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso.
Vedasi nota all’art. 4.
Per le norme di polizia idraulicae, vedansi la L.P. 08 luglio 1976, n. 18.
ART. 37
Responsabilità sull’allacciamento
L’utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall’uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ecc., di quella parte di allacciamento esistente sulla proprietà privata, cui l’utenza stessa si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché l’allacciamento, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.
Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere all’allacciamento, l’utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.
Il motivo specifico del servizio al quale sono destinati gli impianti dati in consegna e la possibilità che i medesimi si deteriorino per il solo effetto dell’uso per cui sono stati consegnati (senza che in ciò vi sia colpa dell’utente, che, pertanto, non risponde del deterioramento), determinano nell’utente la figura di comodatario; ai sensi del Capo XIV (artt. 1803 e segg.) del Codice civile.
Vedasi, anche, nota all’articolo precedente.
ART. 38
Esecuzione e manutenzione dell’allacciamento
Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al saracinesca dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.
Sono esclusi dalle competenze del Comune gli interventi da eseguire all’interno delle aree di proprietà privata coltivate a giardino oppure pavimentate con materiali pregiati. In tal caso l’onere del ripristino è a carico dei concessionari. Il Comune eseguirà solamente l’intervento tecnico sulle tubature. La valutazione sull’applicabilità del presente capoverso compete all’Ufficio Tecnico.
Questa disposizione si applica anche a tutti gli allacciamenti esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 39
Saracinesca di presa e di arresto
All’origine di ogni allacciamento di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia del muro del fabbricato o nel muro di cinta, un saracinesca di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.
All’utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo codesto saracinesca.
All’estremità della diramazione di allacciamento, subito dopo il contatore, la valvola di ritegno e giunto dielettrico, l’utente dovrà collocare un'altra saracinesca di arresto, che anche il Comune potrà manovrare per sue necessità.
ART. 40
Collocazione del contatore
Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo come dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni.
L’utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.
Di regola, il contatore sarà collocato dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, del quale anche l’utente avrà la chiave per poter avere libertà di manovra della saracinesca di arresto con cui termina l’allacciamento, e ricavata, possibilmente, all’entrata dello stabile, nel muro frontale del fabbricato o nelle sue immediate adiacenze, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione, in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell’utente.
Occorrendo, il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale.
L’utente dovrà,comunque, sempre garantire agli incaricati del Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.
ART. 41
Suddivisione dei contatori
Ogni fabbricato deve avere, di norma, un unico allacciamento e un unico contatore generale per ogni accesso esterno.
E’ ammesso che un solo contatore serva a più fabbricati del medesimo utente, quando trattisi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per la loro ubicazione all’interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione, possano, senza dubbi, considerarsi quali “dipendenze” dell’edificio principale, ancorché al medesimo non direttamente uniti.
Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari, dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare, a meno che, vi ostino oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico afferenti l’edificio servito, tali da rendere impossibile l’installazione dei misuratori singoli. L’installazione di contatori singoli è obbligatoria in ogni caso per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
Ogni utenza, perciò, deve avere la sua colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere una saracinesca di intercettazione, prima del contatore, sigillato coi piombi del Comune.
Tuttavia, avuto riguardo alle necessità tecniche dell’acquedotto ed alla struttura del fabbricato da servire, potrà essere eccezionalmente posta in opera un’unica colonna montante, coi contatori sulle diramazioni dei vari alloggi, quando rimangano assicurate le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo precedente.
Le stesse facoltà si hanno quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, che il Comune può far sostituire o trasformare per riordinare tutto l’impianto.
In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell’articolo 25.
ART. 42
Spostamento e rimozione contatori
Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporne lo spostamento, anche senza bisogno di preavviso per l’utente, quando vi sia l’urgenza di provvedere.
Le spese di rimozione sono a carico dell’utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.
ART. 43
Diametro dell’allacciamento
Il diametro dell’allacciamento e del contatore saranno stabiliti dall’ Ufficio tecnico, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all’art. 20.
Nel caso che, in relazione all’effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l’impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.
ART. 44
Modifica delle opere di allacciamento
E’, comunque in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di allacciamento, dando, di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all’utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l’erogazione dell’acqua.
Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell’utente, le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto secondo le norme di cui all’art. 25.
La facoltà prevista dal primo comma del presente articolo, come anche le prescrizioni dei precedenti art. da 38 a 43, rispondono al principio di assicurare comunque la possibilità al Comune concedente di disporre del pubblico servizio, subordinando l’interesse contingente del singolo a quello generale della collettività.
ART. 45
Impianti interni
I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.
La tubazione che sarà posta subito dopo il gruppo di misura, fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.
Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all’entità del consumo dell’acqua, al diametro ed al numero dei rubinetti o loro equivalenti.
A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l’Ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate nell’interesse del servizio pubblico e privato e dell’igiene.
ART. 46
Qualità del materiale degli impianti interni
Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoprare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell’acqua.
Qualora l’acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere ai requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall’eccessivo calore estivo e dal gelo, facilmente accessibile per controlli e pulizia. Detti serbatoi dovranno essere, inoltre, muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno non collegato direttamente a collettori di acque reflue.
ART. 47
Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni
Nell’esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:
non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall’acquedotto comunale ed altre condutture d’acqua, potabile o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con l’intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l’acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozzi, ecc., in modo che l’acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, ecc., devono essere alimentati da speciali cassette alle quali l’acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevato almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;
per chiudere il deflusso dell’acqua, non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
è vietata l’applicazione di piombo di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.
L’utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.
Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventualmente imposta dal Comune a norma dell’ultimo comma dell’art. 45, provocherà la sospensione del servizio.
ART. 48
Ispezioni e verifiche
Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione.
In caso di rifiuto da parte dell’utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la riduzione dell’erogazione dell’acqua a norma del successivo art. 63, comma 2.
Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.
ART. 49
Responsabilità verso terzi
Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di allacciamento o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
L’utente, che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.
Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati; salvo quanto previsto dall’articolo 66.
Capo III
Concessioni speciali
ART. 50
Concessioni temporanee
In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc.), l’Amministrazione comunale potrà concedere l’esecuzione di allacciamenti temporanei, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto l’osservanza delle prescrizioni particolari che la Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.
Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall’Amministrazione in relazione all’uso dell’acqua ed al diametro della presa.
ART. 51
Impianti privati di acquedotto
In deroga a quanto disposto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 47, l’Amministrazione comunale può, in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi alla conduttura servita dall’acquedotto comunale, sotto l’osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso.
Dovranno, comunque, essere impiegati impianti atti ad evitare, nella maniera più assoluta, l’approvvigionamento promiscuo o la comunicazione fra le due sorgenti di alimentazione.
Non sarà, inoltre, consentito l’allacciamento, se il concessionario non dimostri, con controllo periodico come per l’acquedotto comunale, la perfetta potabilità chimica e batteriologica dell’acqua del suo impianto privato.
La disposizione del primo capoverso è dettata dalla necessità di evitare che, per assicurarsi l’approvvigionamento dell’acqua, anche gli utenti che sono provvisti di impianti propri, debbano ricorrere all’acquedotto comunale, aggravandone il carico.
Infatti, quando il privato possa dimostrare di possedere acqua “pura e di buona qualità” (art. 248 T.U.L.S. n. 1265), nessun obbligo può essergli imposto di allacciarsi all’acquedotto comunale, in quanto la distribuzione dell’acqua potabile non è compresa tra i servizi che possono essere assunti dal Comune in regime di privativa (vedasi nota all’art. 1).
ART. 52
Allacciamenti per uso industriale
Qualora la potenzialità dell’acquedotto lo consenta, l’Amministrazione comunale potrà
concedere l’acqua anche per uso industriale o altro uso non domestico, sempre secondo le norme di cui ai precedente Capi, e sotto l’osservanza delle prescrizioni particolari che la Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire.
Anche per tali concessioni l’acqua verrà somministrata a contatore, secondo le tariffe deliberate dal Comune.
L’acqua per uso industriale od altro uso non domestico viene sempre fornita in via del tutto subordinata.
L’obbligo del Comune, infatti, sancito dall’art. 248 del T.U.L.S. n. 1265, si riferisce espressamente e limitatamente ad acqua “per uso potabile”.
La nozione di acqua potabile di uso comune, deve dedursi dall’uso fatto dell’acqua da parte del pubblico, a prescindere dalla considerazione dello scarso numero delle persone che, eventualmente, se ne servano in concreto.
ART. 53
Bocche da incendio private
L’Amministrazione comunale può concedere, agli utenti dell’acquedotto, speciali derivazioni per l’alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell’interno della proprietà privata.
Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni d’acqua per uso domestico; previa stipulazione di contratto specifico per l’alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi, e sono soggette al pagamento di un canone fisso, determinato in relazione al numero delle bocche, secondo le tariffe deliberate dal Comune.
Alla domanda di concessione, l’utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell’impianto interno.
ART. 54
Allacciamenti per bocche da incendio private
La tubazione dell’allacciamento per l’alimentazione delle bocche da incendio private è munita, all’inizio della proprietà privata, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata e sigillata aperta, onde tenere la conduttura interna sotto la pressione d’esercizio dell’acquedotto.
All’estremità della tubazione, prima della bocca da incendio, oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio, sarà posta, in pozzetto, un’altra saracinesca, chiusa e sigillata dal Comune.
Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le modalità indicate nei Capi I e II del presente Titolo.
ART. 55
Limitazioni nell’uso delle bocche da incendio private
Solo in caso di incendio, il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere, così, l’acqua nelle condutture che alimentano le bocche.
Il dissuggellamento dovrà essere subito notificato, a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo,
Il dissuggellamento delle saracinesche all’infuori dei casi d’incendio, fatto senza il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale, comporta un indennizzo a favore del Comune pari ad una annualità del canone corrisposto dall’utente, salva e riservata sempre l’azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.
La norma è in armonia col presupposto che l’obbligo del Comune di fornire acqua è limitato, come già è stato più volte osservato, all’acqua potabile per uso generale. Le concessioni speciali, pertanto, che il Comune dovesse rilasciare, riguardano casi specifici esattamente prestabiliti e delimitati. Ne consegue la disposizione cautelativa, la quale, perciò, discende non solo dalla necessità di evitare un dispendio di consumo, ma anche dal particolare regime giuridico su cui si basano dette concessioni.
ART. 56
Prova di funzionamento delle bocche da incendio private
Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l’utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell’Amministrazione comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata e di orario.
L’utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà, volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta, previo pagamento dei compensi stabiliti nella tariffa.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.
ART. 57
Non responsabilità del Comune per le bocche da incendio private
Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’azione e all’efficacia delle bocche da incendio.
Capo IV
Norme relative ai pagamenti dei canoni e dei consumi
ART. 58
Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
L’obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell’acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l’allacciamento.
ART. 59
Tariffe speciali
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale fissare delle tariffe agevolate per particolari categorie di utenze utilizzate per perseguire scopi istituzionali, assistenziali e di beneficenza.
La disposizione risponde a principi di equità, in quanto le istituzioni citate nell’articolo, che perseguono tutte scopi di istruzione, assistenza e beneficenza, hanno notevole importanza per la collettività e soddisfano pubblici bisogni.
ART. 60
Temporanee interruzioni del servizio
Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione dei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.
ART. 61
Pagamento dei canoni e dei consumi
Il pagamento dei canoni per la fornitura d’acqua, dei canoni per il servizio di raccolta e depurazione, delle quote fisse, dei canoni per concessioni di bocche da incendio e delle altre somme indicate nelle tariffe, si effettua in base a bollette emesse dal Comune ovvero dal soggetto incaricato.
Il pagamento delle bollette verrà effettuato secondo le modalità riportate nelle stesse entro un termine comunque non inferiore a venti giorni consecutivi dalla data di emissione.
In caso di contestazioni relative agli importi riportati in bolletta, l’utente potrà presentare reclamo scritto al Comune. Nel caso in cui il reclamo venga presentato entro il termine di scadenza del pagamento, i termini di riscossione rimarranno sospesi fino all’avvenuta comunicazione all’interessato dell’esito degli accertamenti esperiti.
In caso di mancato pagamento della bolletta il Comune invierà all’utente sollecito scritto con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio. Nel caso in cui, nonostante l’intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, a titolo di risarcimento del danno finanziario patito, addebiterà gli interessi di mora, rapportati al periodo di ritardo rispetto al termine indicato nell’intimazione di pagamento e nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data di emissione delle bollette, aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi potranno anche essere addebitati nella bolletta successiva.
ART. 62
Ruoli di riscossione
La riscossione dei canoni e dei consumi potrà essere effettuata direttamente oppure il Comune potrà avvalersi di Soggetti appositamente incaricati ed abilitati alla riscossione e/o il recupero dei crediti nei confronti dell’utenza
ART. 63
Interruzione del servizio per morosità
Indipendentemente dall’espletamento dell’azione per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, il Comune ha facoltà di ridurre, in qualunque momento, la portata della presa, senza l’obbligo di preavviso, qualora l’ingiunzione al pagamento dovesse rimanere senza esito.
La riduzione consisterà nella posa in opera di una strozzatura della tubatura mediante l’installazione di un tratto di tubatura del diametro di 3/8”, lasciando quindi in disponibilità del concessionario una quantità d’acqua sufficiente per assicurare il minimo vitale.
Nel caso di riduzione, per poter ottenere la portata del servizio, l’utente dovrà versare al Comune la somma dovuta comprensiva di interessi moratori e spese di riscossione. Il Comune provvederà a ripristinare la portata della presa eliminando la strozzatura della tubatura entro tre giorni da quando avrà avuto notizia dell’avvenuto pagamento di tutte le proprie spettanze.
ART. 64
Lettura dei contatori
I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 40, mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati comunali ogni dodici mesi o più spesso, se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.
L’utente dovrà impegnarsi a permette sempre, al personale incaricato munito di distintivo o di tessera di riconoscimento, il libero accesso ai locali contatori al fine della lettura o per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio. Il Comune potrà chiedere l’auto lettura dei contatori da parte dell’utente.
ART. 65
Verifica dei contatori
L’utente ha diritto di chiedere la verifica dell’efficienza del contatore. Il costo dell’intervento sarà a carico del Comune se dal controllo risulterà che le indicazioni del contatore eccedono la percentuale di tolleranza stabilita dal successivo comma 2, a carico dell’utente, nel qualora venisse confermata l’efficienza del contatore. L’eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, ed alla fatturazione in corso, resta escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi diversi.
Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10 per cento (in più o in meno) dell’effettiva erogazione .
ART. 66
Indicazioni erronee dei contatori
Qualora non sia possibile stabilire l’esatta quantità dell’acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base della media dei consumi dei tre anni precedenti rapportato al consumo medio pro capite per ogni abitante l’unità immobiliare servita di 70 m3/anno.
Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, per essere la concessone di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell’ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità d’acqua giornaliera indicata dall’utente nella domanda di concessione.
In caso di accertato credito nei confronti del concessionario il Comune provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla definizione del credito.
TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 67
Reclami
Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc. o, in genere, per qualunque ragione connessa all’andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all’Amministrazione comunale.
ART. 68
Violazione delle norme contrattuali
Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal regolamento o dal contratto, o che comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o della rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.
Vedasi il successivo art. 70 e relativa nota per le sanzioni penali conseguenti alla violazione delle norme contrattuali.
La sanzione civile della rescissione contrattuale si attua, comunque, indipendentemente dall’applicazione di quelle sanzioni.
ART. 69
Manomissione dei sigilli
Fermo restando il disposto dell’articolo 53 per l’indennizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti d’arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell’utente, di un indennizzo nella misura delle spese per il ripristino dei sigilli.
ART. 70
Contravvenzioni
Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui al Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali; salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall’art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
Per i delitti colposi di cui all’ultima parte dell’articolo in esame, vedasi l’art. 452 del Codice Penale. Per i delitti dolosi, gravi pene sono contemplate dagli artt. 439 e 440 del C.P.
ART. 71
Rimborso delle spese
Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all’articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell’utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.
Per il recupero di tali spese, si attua la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. In ogni caso il rimborso di tali spese può essere imposto con la normale procedura giudiziaria ordinaria configurandosi nella fattispecie la responsabilità civile di cui all’art. 2043 del C.C.
ART. 72
Risparmi idrici
Nel contesto delle iniziative volte a razionalizzare l’impiego delle risorse idriche , favorendo il risparmio d’acqua potabile negli usi quotidiani, per le nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno essere utilizzate strumentazioni tecnologiche adatte a limitare l’erogazione dei flussi d’acqua potabile.
La riduzione delle erogazioni dovrà concretizzarsi mediante la posa in opera delle seguenti apparecchiature:
cassette per gli sciaquoni dei wc dotate di doppio contenitore d’acqua, di capacità differenziata;
miscelatori a basso consumo con erogatori dotati di frangigetto.
ART. 73
Utilizzazione acque piovane
Nel contesto della realizzazione degli impianti idrici interni alle abitazioni è consentita la realizzazione di impianti separati per l’utilizzazione delle acque piovane. Tali impianti potranno essere realizzati per garantire l’esercizio esclusivamente di wc e macchine lavatrici.
ART. 74
Emergenze idriche
Al fine di prevenire l’emergenza si dovranno mensilmente monitorare sia le portate delle sorgenti sia il livello delle falde dei pozzi.
L’Amministrazione comunale fronteggerà le emergenze idriche in via prioritaria con i propri mezzi ed il personale dipendente, in subordine ricercherà supporto all’esterno.
Nel caso di scarsità d’acqua si attueranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli. All’Amministrazione comunale è riservata la facoltà di provvedere all’approvvigionamento d’emergenza mediante autobotti oppure mediante il prelievo da altri pozzi o da altre sorgenti, previa verifica della qualità dell’acqua ed autorizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Nel caso di lievi inquinamenti microbiologici, risultanti dagli esisti delle analisi interne routinarie, l’Ufficio tecnico previo coordinamento delle iniziative con i tecnici dell’Azienda che ha effettuato le analisi, emetterà ordine di servizio nei confronti dell’appaltatore della manutenzione della rete ed impartirà le istruzioni opportune per far rientrare la qualità dell’acqua entro i parametri stabiliti. L’intervento straordinario si concluderà con la ripetizione delle analisi che dovranno avere esito favorevole.
ART. 75
Variazioni al regolamento ed alle tariffe
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.
All’atto della stipulazione del contratto di fornitura all’utente verrà consegua copia del Regolamento.
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell’interesse pubblico.
Coloro che già fruiscono della concessione dell’acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all’Amministrazione comunale entro una mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.
In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 23.
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