Il lago di caldonazzo

Statuto comunale

Deliberazione n. 39 del 19 dicembre 2006.

OGGETTO:

Approvazione nuovo statuto del Comune di Caldonazzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto presente che:

sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 31 dicembre 2004, n. 55 (straordinario) è stata pubblicata la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7 "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali". La legge è entrata in vigore il giorno 30 gennaio 2005. La nuova disciplina regionale rappresenta il primo intervento di revisione dell'ordinamento comunale successivo alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridefinendo il sistema dei rapporti fra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Le nuove disposizioni riconoscono l'autonomia dei comuni sopprimendo i controlli sugli atti e riservando agli strumenti normativi locali l'individuazione dei modelli organizzativi interni. I principali interventi normativi riguardano anche le competenze del consiglio comunale, il dovere di astensione, le forme collaborative intercomunali, le indennità di carica, la materia elettorale ed il personale.

Richiamato l'art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7 che testualmente recita: "1. I Comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima".

Atteso che:

l'art. 1 della L.R. 7/2004 riscrive l'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 relativo alle materie riservate allo statuto comunale. Il nuovo testo amplia le materie rimesse a questa fonte introducendo importanti disposizioni sull'autonomia organizzativa dei comuni;

i primi tre periodi del nuovo art. 4 comma 1 della L.R. 1/1993 riservano allo Statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente, ribadendo in via generale il principio della separazione dei compiti di natura tecnica, attribuiti alla struttura burocratica, da quelli di indirizzo politico e di controllo, riservati agli organi politici;

nei comuni privi di figure dirigenziali viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta la competenza ad adottare atti di natura gestionale;

la nuova norma (senza distinzione di comuni) riserva altresì al Sindaco l'adozione degli atti di natura gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente, riconoscendo peraltro allo stesso la facoltà di delegare tali compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi.

Evidenziato quindi che, nel complesso, la nuova disciplina disegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica. Le modifiche consentono infatti agli organi politici di riappropriarsi in parte delle funzioni gestionali trasferite all'apparato burocratico dopo la riforma ordinamentale del 1993 (L.R. 1/1993) e quella ordinamentale e contabile del 1998 (L.R. 10/1998).

Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 5/2006 di data 1 febbraio 2006 con la quale si comunica la predisposizione di uno schema da utilizzare quale strumento di supporto per l'approfondimento, la discussione e la successiva approvazione da parte dei Consigli Comunali dei nuovi Statuti in adeguamento a quanto previsto dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

atteso che la Commissione, appositamente costituita con deliberazione consiliare n. 39 di data 27 giugno 2005, nel corso di cinque riunioni ha esaminato il testo in argomento apportando delle modifiche e delle integrazioni avvalendosi anche della collaborazione di un esperto nella persona dell'avv. Lucio Reggio d'Aci ed il testo stesso è stato sottoposto ad un preliminare esame per i risvolti di carattere giuridico sia alla P.A.T. – Servizio Autonomie Locali sia alla Regione – Ufficio Enti Locali;

ritenuto di precisare che alla data di entrata in vigore del nuovo statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 14 giugno 1994 e modificato con deliberazioni consiliari n. 14 di data 29 marzo 1995, n. 21 di data 11 maggio 1998 e n. 67 di data 27 dicembre 2000;

dato atto che il testo in argomento è stato trasmesso ai consiglieri comunali per un preventivo esame con invito a formulare eventuali osservazioni o proposte;

atteso che la proposta di statuto è stata esaminata dal Consiglio Comunale in una riunione congiunta con la Commissione Statuto in data 30 novembre 2006 apportando alcune modifiche e correzioni recepite nel testo finale inviato ai consiglieri comunali;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento ed attesa la non necessità del parere contabile;

uditi gli interventi riportati a verbale

considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L sia lo Statuto che le modifiche statutarie sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed in tal caso lo Statuto e le modifiche statutarie sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1.Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Caldonazzo che, composto da 58 articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale.

2.Di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 14 giugno 1994 e modificato con deliberazioni consiliari n. 14 di data 29 marzo 1995, n. 21 di data 11 maggio 1998 e n. 67 di data 27 dicembre 2000.

***********************************

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a.opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;

c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; - i ricorsi b e c sono alternativi

MF/sp


STATUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI CALDONAZZO

Provincia di Trento



STATUTO


Indice

Preambolo: Lo Statuto di Caldonazzo, frutto della tradizione
Titolo I (Principi)
Art. 1 (Il Comune)
Art. 2 (Obiettivi programmatici)
Titolo II (Istituti di partecipazione)
Art. 3 (Diritti di partecipazione e disciplina delle modalità di attuazione)
Art. 4 (Libere forme associative)
Art. 5 (Partecipazione delle donne, degli anziani e dei giovani)
Art. 6 (Iniziativa popolare)
Art. 7 (Consultazione pubblica)
Art. 8 (Referendum consultivo)
Art. 9 (Diritto di informazione)
Titolo III (Organi di governo del Comune)
Art. 10 (Organi di governo)
Capo I (Il Consiglio)
Art. 11 (Il Consiglio)
Art. 12 (I consiglieri)
Art. 13 (Prima convocazione)
Art. 14 (Presidenza del Consiglio comunale)
Art. 15 (Funzionamento del Consiglio)
Art. 16 (Gruppi consiliari)
Art. 17 (Commissioni)
Art. 18 (Poteri di iniziativa)
Art. 19 (Linee programmatiche)
Art. 20 (Prerogative dell'opposizione)
Art. 21 (Regolamento del Consiglio)
Capo II (Il Sindaco e la Giunta)
Art. 22 (Il Sindaco)
Art. 23 (La Giunta)
Art. 24 (Attribuzioni della Giunta)
Art. 25 (Mozione di sfiducia)
Art. 26 (Consigliere delegato)

Titolo IV (Elezioni, nomine e designazioni)
Art. 27 (Principi)
Art. 28 (Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità)

Titolo V (Garanzie)
Art. 29 (Difensore civico)

Titolo VI (Ordinamento e organizzazione degli uffici)
Art. 30 (Principi)
Art. 31 (Organizzazione)
Art. 32 (Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco)
Art. 33 (Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta)
Art. 34 (Il Segretario comunale)
Art. 35 (Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso)
Art. 36 (Rappresentanza in giudizio)

Titolo VII (Attività)
Capo I (Principi generali)
Art. 37 (Principi generali)
Art. 38 (Convocazioni e comunicazioni)
Art. 39 (Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni)

Capo II (L'attività normativa)
Art. 40 (I Regolamenti)
Art. 41 (Le ordinanze)
Art. 42 (Sanzioni amministrative)

Capo III (Il procedimento amministrativo)
Art. 43 (Procedimento amministrativo)
Art. 44 (Diritto di accesso)
Art. 45 (Istruttoria pubblica)
Art. 46 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi e stipulazione di accordi)
Art. 47 (Regolamento sul procedimento)

Capo IV (Interventi economici)
Art. 48 (Principi)

Titolo VIII (Contabilità e finanza)
Art. 49 (Programmazione finanziaria – controllo)
Art. 50 (Gestione – controllo)
Art. 51 (La gestione del patrimonio)
Art. 52 (Servizio di tesoreria)
Art. 53 (Il revisore dei conti)

Titolo IX (I servizi pubblici)
Art. 54 (Norme generali)
Art. 55 (Tariffe)

Titolo X (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 56 (Revisioni dello statuto)
Art. 57 (Norme transitorie)
Art. 58 (Disposizioni finali)


COMUNE DI CALDONAZZO

Provincia di Trento


LO STATUTO DI CALDONAZZO

FRUTTO DELLA TRADIZIONE.


"Tutti gli uomini del distretto, cioè li capi di famiglia si debbano portare nella Villa di Caldonazzo alla regola generale, da essere fatta nel luogo consueto". Così veniva convocata la Regola, l'assemblea dei capi famiglia, o capi-fuoco, di fatto i responsabili dell'amministrazione della comunità, impegnati nella difesa dei diritti e doveri dei cittadini, chiamati a risolvere "rettamente e giustamente" i problemi del paese.

La laboriosa comunità di Caldonazzo, dedita per molti secoli in prevalenza all'agricoltura, è stata rinforzata soprattutto nel Cinquecento da periodiche immigrazioni di famiglie provenienti dalla Germania, in particolare bavaresi.

Come ogni comunità si era dotata di regole basate sul diritto antico e applicate con il buonsenso. Non a caso proprio nel 1585 si manifestò la necessità di varare uno statuto che regolamentasse compiutamente i rapporti fra i cittadini e degli stessi verso l'autorità.

Lo Stato era presente con il rappresentante del Principe Vescovo di Trento egli pure vassallo del Principe del Tirolo al quale garantiva il passaggio verso le pianure dell'Adige e del Po'. A Caldonazzo, dopo un primo periodo di dominio dei nobili Caldonazzo-Castronovo (Sicconi), lo Stato fu rappresentato dai conti Trapp proprietari, ancora oggi, della omonima Magnifica Corte.

Assolti gli impegni verso i principi e i feudatari, il popolo godeva a Caldonazzo di ampia discrezionalità nelle scelte civili e religiose: fu una decisione della comunità l'abbandono della frazione di Caorso soggetta alle piene disastrose del torrente Centa e il trasferimento degli abitanti nella via Nuova, attuale via Roma. Alla ricostruzione contribuirono, in vario modo, tutti gli abitanti. In questa azione comunitaria, così come in altre che interessarono la chiesa e gli edifici pubblici, risultarono fondamentali gli usi degli antichi "pioveghi", cioè i servizi che gli uomini fisicamente idonei erano tenuti a prestare periodicamente per le necessità comuni.

L'incremento della popolazione, il cambiamento dei rapporti istituzionali e delle forme di governo, e la centralizzazione del potere avevano poi portato a un relativo abbandono delle regole di autogoverno.

Dagli anni 1950 in poi una nuova evoluzione culturale e la più ampia conoscenza dei propri doveri e diritti hanno reso più forte la richiesta di autonomia amministrativa. Il Sindaco viene eletto democraticamente dai cittadini e amministra con la Giunta e il Consiglio comunale, secondo i dettati legislativi e i principi di buona amministrazione.

La certezza del diritto è legata alla norma scritta e questa deve essere varata anche nel rispetto della tradizione. Così è nato il 14 giugno 1994 il primo Statuto del Comune di Caldonazzo, che in questa sede viene completamente rielaborato e sostituito, in attuazione della recente legge regionale di riforma dell'ordinamento dei Comuni, al fine di valorizzare e di sviluppare in modo più ampio e compiuto l'autonomia del Comune di Caldonazzo.

Lo Statuto è l'insieme di princìpi e di norme che, nel rispetto della legge, ci riporta ai valori di autonomia e saggezza dei nostri progenitori. Di questo dobbiamo e vogliamo essere orgogliosi.


Statuto del Comune di caldonazzo
Titolo I
(Principi)
Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Caldonazzo rappresenta la comunità di coloro che vivono nei territori di Caldonazzo, di Brenta, di Lochere e negli altri nuclei minori esistenti sul territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Caldonazzo concorre, nell'ambito delle proprie competenze e al fine del più efficace assolvimento delle proprie funzioni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea.

3. Il Comune di Caldonazzo valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche al fine dell'esercizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di funzioni e compiti attribuiti dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato e dello sviluppo dei poteri locali secondo il principio dell'autogoverno.

4. La sede del Comune è nel palazzo municipale di Caldonazzo.

5. Lo stemma del Comune è costituito da una torre scalare d'oro, con merlatura guelfa, posta su uno scudo rosso con in punta quattro fasce ondulate di argento e di azzurro.

6. Il gonfalone è costituito da un drappo giallo bordato e frangiato d'argento, terminante in punta con tre pendoni e al bilico con quattro merli guelfi, con al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, in capo la dicitura in argento "Comune" e, in punta, la dicitura "di Caldonazzo".

7. Il sindaco può disporre che il gonfalone con lo stemma del Comune venga esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa; analogamente il sindaco può disporre per l'uso e la riproduzione dello stemma. Salvo quanto appena detto, l'uso e la riproduzione dello stemma da parte di terzi sono soggetti ad autorizzazione della Giunta comunale.

8. Le specifiche dello stemma e del gonfalone sono quelle analiticamente indicate nella deliberazione di adozione (deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 3 febbraio 1989 in B.U.R. n. 16 del 28 marzo 1989); allo scopo di facilitarne la più ampia e corretta conoscenza, stemma e gonfalone, quali risultanti dall'atto di adozione citato, sono altresì specificamente descritti e riprodotti, dopo il testo statutario, nelle pagine finali delle edizioni a stampa curate dal Comune del presente statuto.

Art. 2
(Obiettivi programmatici)

1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini e delle relative formazioni sociali e associazioni portatrici di interessi diffusi a concorrere allo svolgimento delle attività dell'amministrazione locale e al controllo delle stesse.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta dal Comune direttamente o tramite strutture cui comunque esso partecipa.

3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione. In particolare, promuove il rispetto delle differenze di genere, di lingua, di religione, di cultura e di orientamento sessuale e condanna ogni forma di violenza legato alla mancata accettazione di questo principio.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda meglio alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, in particolare per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità con particolare riguardo ai portatori di handicap e al superamento delle barriere architettoniche.

5. Il Comune concorre al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

6. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità in tutte le sue componenti, favorendo altresì l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e delle diverse specie viventi; tutela la salute dei cittadini; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali locali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

7. Il Comune promuove altresì la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate.

8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca presenti e operanti sul proprio territorio.

9. Il Comune concorre a promuovere il diritto di ogni persona alla pratica sportiva come occasione di socializzazione e di benessere fisico ed emotivo.

10. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità e dell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche con la collaborazione dei servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

11. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

12. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

13. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Titolo II
(Istituti di partecipazione)
Art. 3
(Diritti di partecipazione e disciplina delle modalità di attuazione)

1. Salvo diverso riferimento statutario, le disposizioni del presente titolo si applicano:

a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) ai cittadini residenti, in possesso degli altri requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

c) ai cittadini non residenti, ma che esercitano nel Comune la propria attività prevalente di lavoro;

d) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune che vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

3. In tutti i casi in cui ciò sia necessario, le modalità per l'attuazione del presente titolo sono fissate con regolamento approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 4
(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, sono disciplinate attraverso apposite convenzioni subordinatamente alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune si attiene.

3. Annualmente la Giunta comunale rende pubblico nelle forme più adeguate l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato di concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 5
(Partecipazione delle donne, degli anziani e dei giovani)
            1. Il Comune favorisce il ruolo e la partecipazione attiva di donne, di giovani e di anziani alla vita e alla politica locale, adottando tutte le iniziative ritenute utili od opportune; in particolare, il Comune organizza, a tal fine, periodici incontri tra gli amministratori comunali e le donne, gli anziani ultrassantacinquenni e i giovani fino a trenta anni.
            2. Gli incontri di cui sopra sono finalizzati alla migliore conoscenza e alla promozione delle specifiche esigenze dei soggetti in essi rappresentati. Essi vengono organizzati per l'esame di questioni di specifico rilievo che si ritenga utile valutare con l'apporto dei soggetti interessati e comunque almeno una volta all'anno.
Art. 6
(Iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trenta persone, depositandole presso la Segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta, a parte la forma scritta, nessuna particolare formalità.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) "istanza" la richiesta di spiegazioni circa gli intendimenti del Comune su specifici problemi o aspetti dell'attività comunale non vincolata, riguardante specificamente l'interesse del singolo richiedente;

b) "petizione" la richiesta presentata da almeno trenta cittadini o da forme associative di cittadini con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo.

3. I soggetti di cui all'articolo 3 possono altresì proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti specifici presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trenta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti, secondo quanto stabilito dal regolamento, fornendo loro ogni informazione e indicazione al riguardo, in particolare ai fini della verifica preventiva della percorribilità giuridica del progetto e della sua corretta formulazione e stesura.

4. L'organo comunale interessato decide entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.

5. I progetti di iniziativa popolare di cui al precedente comma 3 restano in ogni caso soggetti ai pareri richiesti dall'ordinamento comunale per le corrispondenti proposte di deliberazione.

Art. 7
(Consultazione pubblica)
            1. Ferma restando l'osservanza di specifiche norme di legge o di regolamento, il Comune consulta i cittadini in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organismi rappresentativi per la valutazione di tematiche di particolare rilevanza per il Comune, attinenti alla competenza del Consiglio comunale, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta. Nell'ambito della consultazione pubblica, è assicurato lo scambio reciproco delle informazioni e dei pareri relativi agli elementi dell'atto tra i responsabili politici e amministrativi, i cittadini e le imprese, se opportuno anche mediante appositi incontri tra gli organi comunali e i cittadini. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, di celerità e di libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
            2. Qualora risulti connessa all'adozione dell'atto la valutazione di elementi di pericolo o di rischio, dovrà essere preventivamente messa a disposizione dei cittadini l'analisi di tali elementi e dei fattori a questi connessi, interessando, ove opportuno ai fini delle decisioni relative, anche tecnici ed esperti con qualificata conoscenza del settore.

3. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, previa verifica sulla competenza consiliare a deliberare in ordine alla specifica tematica, su proposta della Giunta o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale ed è adeguatamente pubblicizzata; nell'atto di indizione sono indicate le modalità di svolgimento ritenute più idonee. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il quarto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 8
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune attinenti alla competenza del Consiglio comunale, non ancora compiutamente e definitivamente determinate.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano almeno centocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto comunale e il regolamento del Consiglio comunale;

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del Comune;

g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

i) le materie che abbiano già formato oggetto di referendum nel biennio precedente.

4. La proposta di referendum deve essere presentata in Comune da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di tre esperti, nella qualità di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

5. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte in particolare:

a) sull'esclusiva competenza locale;

b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;

c) sull'attività deliberativa già effettuata e su quella effettivamente in corso al riguardo;

d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.

6. Il Sindaco, anche su sollecitazione del Consiglio comunale e della Giunta, può presentare memorie al Comitato stesso fino alla definizione del giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.

7. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.

8. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

9. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli dei cittadini validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum entro un mese dalla proclamazione dei risultati.

11. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di due quesiti. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

12. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 9
(Diritto di informazione)

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Salva diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa, in particolare:

a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;

b) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della comunità nel suo complesso (andamento demografico, qualità dell'ambiente, salute);

c) i dati relativi agli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi e in particolare, con riferimento ai singoli contratti, tempi di esecuzione, costi e ditte appaltatrici e fornitrici;

d) i criteri e le modalità cui l'amministrazione si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;

e) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune;

f) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

4. Le informazioni possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Titolo III
(Organi di governo del Comune)
Art. 10
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Capo I
(Il Consiglio)
Art. 11
(Il Consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) in materia di denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici;

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

f) su problematiche di ordine sociale e ambientale di particolare rilevanza per la comunità;

g) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti progettuali che non comportino il superamento del limite del sesto quinto dell'importo originario di progetto o che si riferiscano a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato non superiori di oltre un quinto all'importo originario del contratto, nonché i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

5. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque prestabilito. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 12
(I consiglieri)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

6. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e altri atti di sindacato politico;

c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d) prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di tutti documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 13
(Prima convocazione)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida e al giuramento del Sindaco e alla convalida dei consiglieri eletti, giudicando delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti.

3. Qualora nei censimenti generali della popolazione successivi a quello di adozione del presente statuto la popolazione del Comune di Caldonazzo superi i tremila abitanti, a partire dalla consigliatura successiva a quella del censimento, dopo la convalida e il giuramento del sindaco e la convalida dei consiglieri eletti, il Consiglio elegge a maggioranza dei consiglieri assegnati il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato a un nominativo, a scrutinio segreto. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 14
(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco, sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicesindaco o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età avente diritto al voto. Nel caso in cui si dia luogo alla relativa elezione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente del Consiglio.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento dei soggetti indicati al comma 1 il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) ne dirige i lavori;

c) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;

d) concede la parola;

e) proclama il risultato delle votazioni;

f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

4. Colui che è chiamato a sostituire il Presidente collabora con il Presidente, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

5. Le cariche di cui al comma 1 sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.

Art. 15
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

3. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.

2. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature e servizi.

4. Anche al fine di garantire ai consiglieri comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dall'ordinamento vengono tempestivamente inviate ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, copia di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta, delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze. Il regolamento determina altresì le modalità con le quali viene inviata ai capigruppo e ai singoli consiglieri copia di interrogazioni, interpellanze, mozioni e degli altri atti di competenza del consiglio o di singoli consiglieri.

Art. 17

(Commissioni)

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento. Il Consiglio può inoltre istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto, per l'esame di specifiche questioni.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nonché, per quanto possibile, l'equilibrio tra entrambi i generi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

4. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 18
(Poteri di iniziativa)

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri oltre che ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono in ogni caso essere accompagnate dai pareri richiesti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 19
(Linee programmatiche)

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco neo eletto, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, riportate in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale sono indicate le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale discute le linee programmatiche e il relativo documento non prima di quindici giorni dal suo invio ai Consiglieri.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 20

(Prerogative dell'opposizione)

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

b) invitare il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio ove ricorrano i presupposti a norma del presente statuto per la sua elezione, a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 21
(Regolamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. Per il funzionamento del Consiglio e per l'espletamento dei compiti e degli incarichi dei singoli consiglieri, il Consiglio e i singoli consiglieri si avvalgono della struttura organizzativa del Comune.

Capo II
(Il Sindaco e la Giunta)
Art. 22
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco nomina la giunta comunale, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende alle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite al Comune e adotta gli atti di amministrazione che siano a esso espressamente rimessi.

3. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, al segretario comunale o a funzionari dell'amministrazione, in via stabile o di volta in volta, l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente.

Art. 23
(La Giunta)

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, uno dei quali con funzioni di vicesindaco. Possono essere altresì nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti previsti per la carica di consigliere comunale e di assessore.

2. Il Sindaco nomina la giunta comunale con proprio decreto assicurando la partecipazione di entrambi i generi.

3. Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica degli Assessori per altra causa, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni.

6. Dei provvedimenti di nomina, di revoca e di sostituzione degli assessori, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 24
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche, svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano a essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. La Giunta può altresì istituire apposite commissioni per l'esame di specifiche questioni.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone non appartenenti al collegio.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.



Art. 25
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Sulla mozione il Consiglio delibera a voto palese. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Se la mozione è accolta il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario. Se la mozione di sfiducia è respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non decorso un anno dalla reiezione della precedente.

Art. 26

(Consigliere delegato)

1. II Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali, ciascuno per lo svolgimento di un particolare compito, concernente una specifica materia, definito nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo predeterminato, comunque inferiore alla durata della consigliatura. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.



Titolo IV

(Elezioni, nomine e designazioni)


Art. 27

(Principi)

1. Spetta al Consiglio eleggere i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione e nominare o designare i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano essere scelti, per legge, per statuto o per regolamento, anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato a un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto a un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento individua ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti e un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Il Consiglio nomina inoltre i propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni qualora espressamente previsto dalla legge. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è in tutti gli altri casi effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

4. Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo, sono effettuate garantendo per quanto possibile l'equilibrio complessivo tra entrambi i generi e a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio. Qualora per ragioni oggettive non sia rispettato detto principio, ne è data puntuale motivazione.



Art. 28

(Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.




Titolo V

(Garanzie)


Art. 29
(Difensore civico)

1. Il Comune si avvale dell'Ufficio del Difensore civico, al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri organi e uffici.

2. Il Difensore civico agisce, in particolare, su richiesta di parte o di iniziativa propria, a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dell'ordinamento comunale e della normativa in materia di azione e di procedimento amministrativo.

3. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta in ambito comunale, con eventuali suggerimenti e proposte per l'Amministrazione.

4. Per i fini di cui al presente articolo, il Comune si avvale del Difensore civico istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione gratuita, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale. Con la convenzione il Consiglio comunale impegna l'amministrazione a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurando l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.



Titolo VI

(Ordinamento e organizzazione degli uffici)


Art. 30

(Principi)

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere a esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. E' in ogni caso data particolare importanza, nel rispetto dei relativi ruoli, alla qualità dei rapporti dell'amministrazione comunale con i cittadini e al miglioramento dei rapporti professionali e umani all'interno dell'amministrazione; è assunto a tal fine tra i criteri prioritari di gestione del personale quello della formazione permanente e della valutazione dei dipendenti. In particolare la valutazione dei dipendenti del Comune, ove non si svolga direttamente nelle forme di intervento anche di formazione e di miglioramento "sul campo", deve indicare per quanto possibile gli interventi di formazione e di miglioramento che è necessario attuare.



Art. 31