Delibera n° 48 del 30-11-1999

Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2009.


OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.).
Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2009

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che il d.l. 30.12.1992, n.504, emanato per l’attuazione della delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali territoriali, ha istituito, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinandone l’applicazione;
- esaminata la circolare del Ministero delle Finanze dd. 14.06.1993, n. 9;
- letto l’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. che stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- a decorrere dall’anno 2008, ai sensi dell’art 1 c1 e D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e ad eccezione delle case di lusso (A1), delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). Per abitazione principale si intende quella ove risulta la residenza anagrafica (art. 8 D.L. 504/92). Sono altresì escluse dall’imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e precisamente le abitazioni concesse ad uso gratuito dal possessore ai suoi parenti ed affini in linea retta entro il 1° grado;
- l’esenzione dall’imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie: a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscano ad abitazione principale; c) alloggi degli istituti autonomi case popolari regolarmente assegnati; d) ad una sola pertinenza dell’abitazione principale (C6 o C2 o C7); e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;
- sono escluse dal beneficio dell’esenzione le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia iscritti all’Aire (risoluzione Min. Econ. e Finanze n. 12/DF 2008). Conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2008 queste non possono più godere della detrazione e sono soggette ad aliquota 7 per mille;
- considerato che è necessario confermare anche per l’anno 2009 l’aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale, allo scopo di mantenere invariati i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi a favore dei residenti;
- considerato che l’art.1 – comma 7 del D.L.. 93/2008 ha stabilito che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- visto il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’ICI;
- riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 26, comma terzo lettera i) del D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

- con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 su n.10 consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di stabilire per l’anno 2009, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune:
abitazioni principali di lusso (categoria A1), ville (categoria A8) e case storiche (categoria A9): 4 per mille;
altri immobili e aree fabbricabili: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale in ville, abitazioni di lusso e case storiche: Euro 155,00.

di disporre, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e ss.mm., la pubblicazione della presente deliberazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità previste nella norma stessa.



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

I ricorsi b) e c) sono alternativi.