Delibera n° 47 del 12-12-2008

Modifica Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.


OGGETTO:
Modifica Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 52 di data 27 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili con effetto 1° gennaio 2008;
richiamata la deliberazione consiliare n. 12 di data 5 marzo 2008 con la quale è stato sostituito il comma 4 dell’art. 10 come segue: “In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97, l’imposta può essere versata anche tramite Tesoriere Comunale o servizio postale in base alla scelta operata dall’Amministrazione Comunale. Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune dovrà essere effettuato in unica rata dal 1° al 16 dicembre di ogni anno”;
ritenuto, in previsione della situazione di cassa che si prospetta nel 2009 dovuta ai pagamenti di rilevanti opere pubbliche che avranno avvio all’inizio dell’anno, ripristinare l’originaria previsione del Regolamento prevedendo il versamento dell’imposta in due rate, dal 1° al 16 giugno e dal 1° al 16 dicembre;
visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento;
visto l’art. 26 – comma 3 lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
uditi gli interventi riportati a verbale;
con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Valentinotti Maurizio e Wolf Elisabetta) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge

DELIBERA
Di sostituire il comma 4 dell’art. 10 come segue: “In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97, l’imposta può essere versata anche tramite Tesoriere Comunale o servizio postale in base alla scelta operata dall’Amministrazione Comunale. Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.




Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a.opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- i ricorsi b e c sono alternativi