Descrizione
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale) è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi disciplinato dall’art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, 23 e dal decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, titolari di un interesse:
• diretto: ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti
• concreto: è necessario un collegamento tra til richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
• attuale: in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
• corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata direttamente dal titolare dell’interesse diretto, concreto e attuale oppure tramite un rappresentante, previa indicazione nella domanda dei poteri di rappresentanza.
La domanda, ai sensi dell’art 32 della legge provinciale n. 23 del 1992 e dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 2007, deve essere motivata in relazione alla sussistenza di un collegamento diretto tra la situazione giuridica da tutelare e il documento al quale è richiesto l’accesso. La motivazione della richiesta di accesso non è necessaria se a presentare al domanda è il destinatario del provvedimento finale o un soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento.
Con la stessa domanda possono essere richiesti anche più documenti.
La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:
• nome, cognome ed indirizzo
• l’indicazione dei documenti cui si vuole accedere e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi
• la motivazione
• il modo in cui si intende esercitare l’accesso
• la richiesta in ordine all’eventuale rilascio di copia conforme all’originale
• la data e la firma de richiedente
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo, salvo il caso in cui sia richiesta copia conforme all’originale (copia autentica) di un documento. In questo caso si dovrà apporre la marca da bollo sia sulla domanda di accesso che sulla copia conforme rilasciata.